Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16283 del 10 luglio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ambito della ditta, il nome ed il patronimico devono essere utilizzati esclusivamente in funzione identificativa della titolaritą dell'impresa e non come elementi distintivi della ditta stessa, a tutela dei quali vige il principio della prioritą dell'uso. Ne consegue che, quando il patronimico costituisca il cuore della denominazione di altra ditta gią operante nel medesimo settore commerciale, l'inclusione del nome e del patronimico nella ditta, richiesti dall'art. 2563, secondo comma, c. c., non possono svolgere una funzione caratterizzante, ma devono essere inseriti nel contesto di ulteriori indicazioni idonee a prevenire il rischio di confusione. A tal fine, non costituisce idoneo elemento distintivo la mera aggiunta, in diretta continuitą lessicale con il patronimico, della categoria di prodotti commercializzati. (Nella fattispecie, la Corte, confermando la sentenza di secondo grado, ha ritenuto insufficiente al fine di escludere al confusione la mera indicazione, accanto al patronimico, della parola "gioielli").

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