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Articolo 2515 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Denominazione sociale

Dispositivo dell'art. 2515 Codice Civile

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa [2292, 2314, 2326, 2453, 2463, 2521, n. 2, 2567].

L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico [2511, 2545 quater].

[Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente](1).

Note

(1) Comma abrogato dall'art. 10, comma 5, L. 23 luglio 2009, n. 99.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

15 La norma ripropone il contenuto dell'attuale art. 2515 del codice con i necessari adattamenti alla modifica del regime di responsabilità e con la previsione di un terzo comma relativo alle cooperative a mutualità prevalente che dovranno indicare la propria iscrizione all'Albo previsto dall'art. 2.

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