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Articolo 2258 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 08/04/2023]

Amministrazione congiuntiva

Dispositivo dell'art. 2258 Codice Civile

Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali [2261, 2317].

Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società [700 c.p.c.](1).

Note

(1) La disposizione prevede che vi debba essere il consenso di tutti i soci ovvero della maggioranza di essi nel compimento degli atti. Tale regola può essere derogata solo in caso di urgenza, al fine di evitare un danno alla società stessa.

Ratio Legis

La previsione di tale norma è volta ad impedire che la società subisca pregiudizi per il ritardo conseguente alla necessità di acquisire il consenso di tutti i soci o della maggioranza di essi. Lo schema individuato dal legislatore comporta che, in mancanza di espressa previsione da parte dei soci, le decisioni in regime di amministrazione congiunta, siano prese all’unanimità: ciascun amministratore deve cioè essere coinvolto nel procedimento decisionale e gode di un potere di veto. Tale scelta comporta sicuramente una minore velocità nell’assunzione delle scelte di gestione, con il vantaggio però di rendere assai più difficile il compimento di abusi da parte dei singoli amministratori.
Tale schema è sostanzialmente diverso dal potere di opposizione previsto in regime di amministrazione disgiuntiva, in quanto riguarda la fase di formazione della decisione stessa e non consiste in una resistenza (successiva o precostituita) a una determinata operazione per il superamento della quale è richiesto l’intervento dei soci.

Spiegazione dell'art. 2258 Codice Civile

Se espressamente previsto dal contratto sociale, il potere di gestione può essere affidato a tutti gli amministratori congiuntamente o ad alcuni di essi, in maniera tale da escludere la possibilità, per il singolo socio amministratore, di poter compiere operazioni autonomamente senza il preventivo consenso degli altri.
Le decisioni possono essere prese all'unanimità ai sensi del primo comma, oppure a maggioranza, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno sugli utili (art. 2257).
Tuttavia, non essendo prevista una modalità specifica di composizione di eventuali controversie, al fine di evitare il blocco dell'attività sociale, ciascun amministratore può agire autonomamente, ma solo quando vi sia l'urgenza di evitare un danno alla società. Tale urgenza va interpretata nel senso che, se si dovesse acquisire il parere di tutti gli amministratori, non vi sarebbe il tempo materiale di evitare un danno alla società.

Massime relative all'art. 2258 Codice Civile

Cass. civ. n. 8538/2004

In tema di societā irregolare, in base al chiaro tenore letterale dell'art. 2257 c.c. relativo alle societā semplici ed applicabile ex art. 2297 del codice medesimo , il potere di amministrazione disgiuntiva č derogabile solo mediante diversa pattuizione in concreto intervenuta, con la conseguenza che l'amministrazione deve ritenersi congiuntiva solo ove tale fatto positivo sia stato dimostrato e non anche se sia mancata la prova del fatto negativo, cioč dell'inesistenza di pattuizioni derogatrici.

Cass. civ. n. 9464/2000

L'art. 2258 c.c., con disposizione dettata per le societā semplici, ma applicabile, in virtų del richiamo di cui all'art. 2293 dello stesso codice, alle societā in nome collettivo, prevede che, quando per il compimento di un atto č necessario il consenso di tutti i soci ovvero della maggioranza di essi, i singoli amministratori non possono agire da soli in nome della societā, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla societā. La norma č diretta ad impedire che la societā possa subire pregiudizi per il ritardo conseguente alla necessitā di procedere a consultazione, per acquisire il consenso di tutti i soci o della maggioranza di essi. Essa, quindi, presuppone che non si sia manifestato alcun dissenso, e che, al contrario, sia ancora possibile acquisire i consensi necessari, con la conseguenza che essa non č applicabile allorché sussista un grave disaccordo tra i soci (che, nel caso di specie, aveva portato alla nomina di un amministratore giudiziario).

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