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Articolo 2312 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Cancellazione della società

Dispositivo dell'art. 2312 Codice Civile

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione(1) della società dal registro delle imprese [2188, 2191].

Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possano far valere i loro crediti nei confronti dei soci(2) e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi [2324, 2456].

Le scritture contabili ed i documenti che non spettano ai singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza.

Le scritture contabili [2214] e i documenti devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese [2220, 2457].

Note

(1) Secondo l'orientamento dominante, in ragione degli effetti riconnessi dalla legge alle relative iscrizioni, la cancellazione ha efficacia costitutiva per le società di capitali ed efficacia dichiarativa per le società di persone.

(2) Qualora a seguito della cancellazione rimangano alcuni creditori insoddisfatti, si determinerà un fenomeno successorio in virtù del quale:
a) l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce in capo ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda della responsabilità che avevano "pendente societate";
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società si trasferiscono ai soci.

Ratio Legis

La cancellazione della società dal registro delle imprese è oggetto di pubblicità legale cui la legge attribuisce efficacia dichiarativa, sebbene rimanga discusso se alla cancellazione consegua l'estinzione definitiva dell'ente societario.


Spiegazione dell'art. 2312 Codice Civile

Una volta approvato il bilancio finale di liquidazione (art. 2311), i liquidatori devono richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
La cancellazione può inoltre essere disposta anche su istanza dell’Ufficio del Registro dell’Imprese.

Si è a lungo dibattuto sugli effetti connessi all’iscrizione della cancellazione e alla sua efficacia nei confronti dei terzi. Nonostante una parte della dottrina e della giurisprudenza ritenesse che l’estinzione della società di persone conseguisse unicamente all’esaurimento dei rapporti patrimoniali di cui è titolare la società, le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che:
  1. la cancellazione ha efficacia estintiva, sicché la società di persone cessa di esistere come soggetto giuridico autonomo dal momento dell’iscrizione e dei rapporti della società continueranno a rispondere i soci nei limiti dell’attivo ricevuto in sede di liquidazione.
  2. se per le società di capitali l’iscrizione determina una presunzione assoluta di estinzione, per le società di persone l’iscrizione ha efficacia dichiarativa.
  3. la presunzione di estinzione non può essere superata dando solo prova del fatto che vi siano dei rapporti ancora pendenti in capo alla società, bensì della effettiva continuazione delle attività sociali.
Il secondo comma, così come novellato dall'art. 4 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 costituisce norma innovativa e ultrattiva, atteso che disciplina gli effetti della cancellazione delle società intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione.

Massime relative all'art. 2312 Codice Civile

Cass. civ. n. 8521/2021

Il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica.

Cass. civ. n. 19302/2018

In tema di effetti della cancellazione delle società di persone dal registro delle imprese, non si verifica la successione dei soci nella titolarità di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e di crediti ancora incerti o illiquidi che, ove non compresi nel bilancio di liquidazione, devono ritenersi rinunciati dalla società a favore della conclusione del procedimento estintivo.

Cass. civ. n. 19580/2017

La cancellazione dal registro delle imprese, causando l'estinzione della società (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 l.fall.), ove intervenga nella pendenza di un giudizio nel quale essa sia parte, determina un'ipotesi di interruzione, con possibilità di prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.. Qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non era più possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società, in assenza di ripartizione dell'attivo, deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.

Cass. civ. n. 13183/2017

La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese determina l’estinzione della società stessa, privandola della capacità di stare in giudizio, sicché, quando ciò intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la medesima è parte, ancorché questo non sia interrotto per mancata dichiarazione del corrispondente evento da parte del suo difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., ai soci quali successori a titolo universale divenuti partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione.

Cass. civ. n. 6468/2014

La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l'estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, e l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da chi si sia qualificato come mero assegnatario dei beni sociali, senza che possa avere rilievo sanante la prospettazione della qualità di ex socio della società estinta, contenuta soltanto nella memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 24955/2013

La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, (nella specie, conseguente alla venuta meno della pluralità dei soci ex art. 2272, primo comma, n. 4 e 2308 c.c.) e la priva della capacità di stare in giudizio, operando un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate", nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente. Ne consegue che, in tale evenienza, i soci, subentrano anche nella legittimazione processuale già in capo all'ente estinto, determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. (Principio reso dalla S.C., con cassazione dell'impugnata sentenza e dichiarazione di nullità dei giudizi di merito e rinvio al giudice di primo grado, poiché fin dall'inizio il giudizio era stato instaurato da un solo socio).

Cass. civ. n. 12779/2011

È legittima la notifica dell'avviso di liquida¬zione, relativo a sanzioni (nella specie, in materia di IVA) contestate ad una società in nome collettivo cancellata dal registro delle imprese, eseguita nei confronti dei soci della medesima per farne valere la responsabilità solidale, in quanto, sebbene la cancellazione non determini l'estinzione dell'ente se e fino a quando permangano debiti sociali, all'obbligazione della società si aggiunge, secondo il disposto dell'art. 2312, secondo comma, cod. civ., quella dei singoli soci quale ulteriore garanzia per i creditori insoddisfatti, cui è data la facoltà di scelta fra l'agire contro la società, non ancora estinta, ovvero contro i soci (ciò nel quadro della disciplina, applicabile alla fattispecie "ratione temporis", anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6).

Cass. civ. n. 16758/2010

In caso di cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, i singoli soci non sono legittimati all'esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società prima della cancellazione ma che essa ha scelto di non esperire, sciogliendosi e facendosi cancellare dal registro, atteso che, in tal modo, la società ha posto in essere un comportamento inequivocabilmente inteso a rinunciare a quelle azioni, facendo così venir meno l'oggetto stesso di una trasmissione successoria ai soci.

Cass. civ. n. 646/2007

L'atto formale di cancellazione di una società in accomandita semplice dal registro delle imprese (che ha solo funzione di pubblicità) così come il suo scioglimento con conseguente instaurazione della fase di liquidazione non determinano l'estinzione della società stessa ove non siano esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla medesima, a seguito della procedura di liquidazione. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso proposto relativo ad un'azione di restituzione della provvigione intentata nei confronti di un agente non iscritto nell'apposito albo identificantesi con una s.a.s., ha ritenuto che, con riferimento all'attività di mediazione inerente la locazione di una villa, era irrilevante che la predetta società fosse stata posta in liquidazione anteriormente allo svolgimento dell'attività dedotta in controversia).

Cass. civ. n. 8842/2000

L'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese ha funzione di pubblicità, e non ne determina l'estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa. Ne consegue che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società e deve escludersi, anche con riferimento alle successive fasi di impugnazione, che, intervenuta la cancellazione, il processo già iniziato, debba proseguire nei confronti o su iniziativa delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio o dei soci. (Fattispecie relativa a società in nome collettivo e a ritenuta inefficacia della notificazione della sentenza ai soci ai fini della decorrenza del termine di impugnazione).

Cass. civ. n. 7972/2000

Alla cancellazione della società dal registro delle imprese ed ai relativi adempimenti previsti dall'art. 2312 c.c. (cui rinvia l'art. 2315 c.c. per le società in accomandita semplice) non consegue anche la sua estinzione, che è determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere. Ne consegue che una società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale in conseguenza della sua sopravvenuta cancellazione dal registro delle imprese, e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, nei medesimi organi che la rappresentavano prima della formale cancellazione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2312 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Loredana S. chiede
giovedì 09/02/2017 - Veneto
“Una banca ha pagato degli assegni circolari non trasferibili, da me emessi e intestati a impresa snc, cancellata un anno prima, ma non sapevo della cancellazione. Durante la causa la banca non ha fornito gli assegni e purtroppo il mio avv. ha presentato, per sopravvenuta documentazione, gli assegni circolari, ottenuti tramite la Banca d'Italia (per inciso troppo tardi) e non accettati dal giudice. Inoltre non ha chiesto al C.T.U. di obbligare la banca a consegnare le distinte di questi assegni. Il quesito è: in caso di opposizione al pignoramento, questa sopravvenuta documentazione può ESSERE FATTA VALERE? GRAZIE, IN ATTESA”
Consulenza legale i 22/02/2017
Dalla formulazione del quesito non è chiaro a quale procedura di pignoramento si faccia riferimento: forse Lei ha proposto una procedura esecutiva contro la banca al fine di vedere rifuse le somme da quella pagate alla società estinta?

Ad ogni buon conto, l’art. 2312 c.c. regola la cancellazione della s.n.c. dal registro delle imprese. La cancellazione della società viene interpretata dalle Corte di Cassazione come estinzione della stessa: infatti, con la pronuncia n. 4062 del 22/2/2010, le Sezioni Unite hanno affrontato la questione in ordine alle società di capitali, affermando che analogo principio dovesse valere per le società di persone. Pertanto, sia l’art. 2495 c.c. sia l’art. 2312 c.c. devono essere interpretati nel senso che tutte “le società, anche quelle di persone, si estinguono definitivamente con la cancellazione dal registro delle imprese”, con ciò comportando che i creditori della società rimasti insoddisfatti potranno far valere i loro crediti “direttamente nei confronti dei soci”. In altre parole, la società cancellata è – di fatto – un soggetto giuridico inesistente, che non può essere in alcun modo titolare di rapporti giuridici.

Fatta questa necessaria premessa, la banca si trova senza dubbio in colpa per aver pagato gli assegni circolari a soggetto inesistente (forse per negligenza o imperizia).

La documentazione nuova (le matrici degli assegni richieste alla Banca d’Italia e avute dopo – si presume – la chiusura dell’attività istruttoria) ben potrebbe essere prodotta in un nuovo giudizio, che abbia ad oggetto fatti nuovi e conclusioni distinte rispetto a quello concluso, oppure potrebbe essere prodotta in sede di appello. Proprio in tale ultimo caso, la Cassazione ha stabilito che “il giudice d’appello deve ammettere le nuoveprove documentali indispensabili per la decisione della causa, anche qualora esse siano tali da capovolgere l’esito del giudizio di primo grado” (C. Cass., sent. n. 3709/2014). Ciò “anche se la parte avrebbe potuto già presentarli nel giudizio di primo grado, a condizione, però, che essi siano indispensabili nel secondo grado”. Secondo i giudici, l’indispensabilità deve essere considerata come l’influenza causale del documento sulla soluzione della controversia, tale da superare l’importanza delle prove già prodotte nel giudizio di primo grado.

Si può pertanto affermare come le matrici degli assegni ben potrebbero essere considerate come nuove prove documentali indispensabili per stabilire le sorti del processo, pertanto producibili in sede di appello.

Si ribadisce però che non è chiara la formulazione del quesito, né riguardo alla citata opposizione al pignoramento né riguardo alla “causa” di primo grado (non si comprende quale tipo di causa sia stata intentata contro di Lei (o contro la banca), né perché il CTU o le parti non abbiano prodotto le matrici degli assegni in questione).

Gino chiede
venerdì 19/11/2010
“Per cancellare una s.n.c. non operante da 40 anni si può fare una autocertificazione o bisogna necessariamente andare da un notaio? Grazie.”
Consulenza legale i 22/11/2010

Ai sensi dell'art. 2312 del c.c.,compiuta la liquidazione della s.n.c. i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto fra i soci dell'eventuale residuo attivo. I liquidatori chiederanno poi la cancellazione della società dal registro delle imprese e consegneranno alla persona designata dalla maggioranza dei soci, che dovrà custodirli per dieci anni, i documenti e le scritture contabili.
Il d.p.r. n. 247 del 2004 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative nel registro delle imprese) detta all'art. 3 norme sulla cancellazione della s.n.c. Il procedimento per la cancellazione è avviato quando l'Ufficio del Registro delle imprese rileva una delle seguenti circostanze, sintomatiche dell'inattività delle società: a) irreperibilità presso la sede legale; b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; c) mancanza del codice fiscale; d) mancata ricostituzione delle pluralità di soci nel termine di sei mesi; e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

Lo stesso art. 3 prevede il procedimento di cancellazione. Il conservatore, dopo aver inviato gli avvisi previsti ed aver effettuato gli adempimenti richiesti, trasmette gli atti al Presidente del tribunale, che può nominare il liquidatore oppure trasmettere gli atti al giudice del registro per le iniziative volte alla cancellazione.