Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 8521 del 25 marzo 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una societą cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualitą di avente causa della societą, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolaritą di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualitą di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica.

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