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Articolo 2295 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 08/04/2023]

Atto costitutivo

Dispositivo dell'art. 2295 Codice Civile

L'atto costitutivo della società deve indicare [2328, 2475, 2518]:

  1. 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
  2. 2) la ragione sociale [2292];
  3. 3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società [2298](1);
  4. 4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie [2250, 2299];
  5. 5) l'oggetto sociale [2266, 2272 n.2, 2533];
  6. 6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione(2);
  7. 7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera [2263, 2286];
  8. 8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
  9. 9) la durata della società(3) [2272, n.1, 2307].

Note

(1) Se è omessa tale indicazione, si applicano le norme dettate in materia di società semplice agli artt. 2251 e ss. le quali, salvo patto contrario, prevedono che l'amministrazione e la rappresentanza della società spettino a tutti i soci disgiuntamente.
(2) Se mancano le indicazioni di cui al numero 6) e 8), si applica l'art. 2253.
(3) Se non viene indicata la durata della società, questa si considerata a tempo indeterminato. Con il consenso di tutti i soci, è prorogabile la durata della società (vedi art. 2272 richiamato dall'art. 2293).

Ratio Legis

Sono elementi essenziali, previsti a pena di impossibilità di effettuare la registrazione della società quelli attinenti ai soci, alla ragione sociale, alla sede e all'oggetto sociale.
In mancanza degli altri elementi, questi potranno essere desunti applicando le norme suppletive sulla società semplice.

Spiegazione dell'art. 2295 Codice Civile

L'articolo in esame disciplina il contenuto essenziale dell'atto costitutivo di una società in nome collettivo, il quale disciplina ne la vita sociale e descriva la sua attività.
Oltre agli elementi atti a identificare i singoli soci, viene innanzitutto richiesta l'indicazione della ragione sociale (art. 2292), ossia il nome dato alla società e che vale a differenziarla dalle altre.
Di fondamentale importanza risulta poi essere l'indicazione dei soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza, ovverosia di coloro che hanno il potere di agire in nome e per conto della società e di contrarre obbligazioni per essa.
L'indicazione della sede legale è necessario per stabilire l'Ufficio del registro delle imprese in cui deve iscriversi la società, per determinare il foro competente, il Tribunale territorialmente competente e per individuare dove andranno notificati gli atti sociali.
L'oggetto sociale è rappresentato dall'attività che la società andrà in concreto a svolgere per il perseguimento dello scopo di lucro. Tale attività deve consistere in qualcosa di economicamente produttivo e deve essere lecita, possibile e determinata, in quanto non è possibile lasciare al libero arbitrio degli amministratori l'oggetto finale dell'attività, bensì solo le modalità tramite il quale perseguirlo.
In seguito va inserita nell'atto costitutivo l'entità dei conferimenti di ciascun socio e, se non aventi ad oggetto somme di denaro, il valore assegnato al singolo conferimento e/o le modalità con cui determinarlo.
Se sono previste prestazioni da parte dei c.d. soci d'opera, bisogna indicare sommariamente quali esse siano.
Come risaputo, la durata della società non è un elemento essenziale dell'atto costitutivo (art. 2273), mentre lo è l'inserimento delle norme che disciplinano la ripartizione degli utili e delle perdite.

Massime relative all'art. 2295 Codice Civile

Cass. civ. n. 1106/1995

Costituisce elemento essenziale dell'atto costitutivo di una societā occulta avente oggetto commerciale, ai sensi dell'art. 2295, n. 5, c.c., in relazione agli artt. 2249, comma 1 e 2297 dello stesso codice, l'oggetto sociale, che deve essere determinato o determinabile (art. 1346 c.c.).

Cass. civ. n. 4569/1992

Il contratto costitutivo di societā in nome collettivo, che non abbia per oggetto il conferimento di beni immobili, puō essere concluso anche oralmente, essendo il documento scritto richiesto solo in funzione dell'eventuale iscrizione della societā nel registro delle imprese (art. 2296 c.c.). Tale documento č, pertanto, superfluo per le societā irregolari, alle quali si applica, in forza del rinvio di cui all'art. 2293 c.c., la disposizione del precedente art. 2251, secondo il quale il contratto di societā (personali) non č soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.

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