Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1106 del 30 gennaio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Costituisce elemento essenziale dell'atto costitutivo di una società occulta avente oggetto commerciale, ai sensi dell'art. 2295, n. 5, c.c., in relazione agli artt. 2249, comma 1 e 2297 dello stesso codice, l'oggetto sociale, che deve essere determinato o determinabile (art. 1346 c.c.).

(massima n. 2)

Se, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore apparentemente individuale, risulti che egli era socio di una società di fatto, anche se occulta, esercitante la stessa impresa, deve essere dichiarato il fallimento della società e di altri soci occulti, senza che sia necessario provare l'insolvenza di questi ultimi, essendo il loro fallimento conseguenza automatica del fallimento della società (art. 147, comma 1, L. fall.). (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale si era pronunciata a favore dell'estensione del fallimento di un costruttore ad una società di fatto occulta tra le cui attività, di acquisto di suoli e vendita di unità immobiliari, non risultava però compresa quella di costruzione che veniva dal primo effettuata a favore della società attraverso contratti di appalto).

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