(massima n. 1)
Il contratto costitutivo di societā in nome collettivo, che non abbia per oggetto il conferimento di beni immobili, puō essere concluso anche oralmente, essendo il documento scritto richiesto solo in funzione dell'eventuale iscrizione della societā nel registro delle imprese (art. 2296 c.c.). Tale documento č, pertanto, superfluo per le societā irregolari, alle quali si applica, in forza del rinvio di cui all'art. 2293 c.c., la disposizione del precedente art. 2251, secondo il quale il contratto di societā (personali) non č soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.