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Articolo 2262 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Utili

Dispositivo dell'art. 2262 Codice Civile

Salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto(1) [2261, 2265, 2270, 2303, 2350, 2433].

Note

(1) Il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato all'approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società.

Ratio Legis

Uno dei diritti più importanti spettanti ai soci è il diritto agli utili, cioè il diritto ad ottenere dalla società una parte dei guadagni conseguiti dalla stessa, una volta che siano stati pagati tutti i debiti. Il diritto agli utili sorge solo dopo l'approvazione da parte dei soci del rendiconto.

Spiegazione dell'art. 2262 Codice Civile

Per utile deve intendersi qualsiasi incremento del patrimonio sociale rispetto al capitale sociale, ovverosia al valore complessivo dei conferimenti iniziali (v. art. 2303). Non è qualificabile come “utile” l’incremento del patrimonio sociale riscontrato rispetto all’esercizio precedente, qualora il valore del patrimonio sociale si mantenga al di sotto del valore del capitale sociale, né può essere considerato tale il mero aumento di valore dei beni conferiti in conseguenza di fattori economici o monetari.

Nelle società di persone, il diritto alla percezione degli utili sorge con l’approvazione del rendiconto, a differenza di quanto avviene nelle società di capitali, laddove la distribuzione degli utili presuppone una espressa decisione dell’assemblea dei soci.

Secondo un orientamento dottrinale, il rendiconto dovrebbe essere comunque redatto secondo i principi che informano la disciplina del bilancio.

Prima dell'approvazione, il socio non ha alcun diritto alla percezione di utili, salvo diversa decisione dei soci o salvo apposita clausola programmatica contenuta nel contratto sociale, con cui si può ad esempio rinunciare alla distribuzione degli utili (comunque non per tutta la durata della società), variare le quote spettanti a ciascun socio e/o prevedere la corresponsione di acconti prima dell'approvazione del rendiconto.

Il diritto alla immediata percezione degli utili può essere in ogni caso limitato per mezzo di:
  • un’apposita clausola del contratto sociale: lo statuto può prevedere ad esempio l’accantonamento degli utili ai fini della formazione di riserve oppure può intervenire sul procedimento di distribuzione, adottando il sistema decisionale previsto nelle società di capitali
  • un patto unanime tra i soci

In presenza di perdite pregresse relative ai rendiconti precedenti, l'utile deve essere in ogni caso destinato a ripianare il passivo.

Massime relative all'art. 2262 Codice Civile

Cass. civ. n. 6865/2022

Nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società.

Cass. civ. n. 17489/2018

Nelle società di persone il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale quanto ai criteri di valutazione a quella di un bilancio, non surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società.

Cass. civ. n. 28806/2013

Nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 cod. civ., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società.

Cass. civ. n. 1240/1996

Nella società in accomandita semplice il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c. (applicabile in forza del duplice richiamo di cui agli artt. 2315 e 2293), alla sola approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, il quale è la sintesi contabile della consistenza patrimoniale della società al termine di un anno di attività. Dovendo formare oggetto di riparto gli utili realmente conseguiti ed essendo necessario evitare una sopravvalutazione del patrimonio sociale in danno dei creditori e dei terzi (oltre che degli stessi soci), è legittimo il comportamento dell'amministratore che si uniformi a quanto viene praticato nelle società per azioni e, in applicazione dei principi di verità e di prudenza nel momento della valutazione delle poste, inserisca nel passivo i costi per gli ammortamenti e le spese necessarie per il rinnovamento degli impianti obsoleti.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2262 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Giuseppe B. chiede
venerdì 10/07/2020 - Emilia-Romagna
“Sono socio accomandatario senza quindi responsabilità di gestione, con una quota del 25%, di una Società in Accomandita Semplice. Devo ancora avere circa 10mila euro dal bilancio 2018 e a breve verrà definito il bilancio 2019. L’accomandante che è mio padre, non vuole darmi quanto mi spetta ancora dal bilancio precedente e presumibilmente anche dal prossimo. Che obblighi ha in relazioni al tempo? Posso chiedere di ricevere i miei restanti 10mila€ e appena pronto il rendiconto del 2019 posso chiedere il mio avere anche per quelli? Se fosse contrario cosa posso fare per avere quanto di mia competenza?
Grazie”
Consulenza legale i 15/07/2020
Prima di rispondere al quesito, si deve precisare che al socio accomandatario viene attribuita, nelle sas, la gestione della società.

Ciò detto, si può rispondere al quesito formulato.

Il diritto agli utili ai sensi dell’art. 2262 del c.c., alla cui lettura si rimanda, sorge per il singolo socio con l’approvazione del bilancio.

Tuttavia, la disposizione sopra richiamata ammette deroghe, in quanto i soci potrebbero prevedere nello statuto o nell’atto costitutivo o in eventuali patti parasociali che tale diritto agli utili maturi secondo tempistiche e condizioni differenti rispetto all’approvazione del bilancio.

Pertanto, se non sono state previsti termini diversi, il diritto agli utili, nelle sas, matura con la semplice approvazione del bilancio.

Nel caso di specie, sempre che non vi siano previsione contrarie, come sopra accennato, il diritto all’utile per il socio accomandatario è maturato per il 2018 - visto che è stato approvato il bilancio -mentre per il 2019, fintanto che questo non viene approvato, non può ritenersi maturato il diritto agli utili.

Venendo, infine, alle azioni da esperire, il socio, trattandosi di un diritto certo, liquido ed esigibile, potrà depositare un ricorso per decreto ingiuntivo avanti al Tribunale competente in relazione agli utili, riferito al bilancio approvato del 2018.


Chiara B. chiede
venerdì 11/11/2016 - Piemonte
“SE UN SOCIO ACCOMANDATARIO VA IN PENSIONE GLI SPETTANO GLI UTILI PER LE QUOTE DI PROPRIETA'?”
Consulenza legale i 16/11/2016
La domanda, per la verità, è mal posta: è del tutto irrilevante, infatti, ai fini della percezione degli utili della società, che il soggetto percepisca o meno la pensione – inteso come emolumento corrisposto da una cassa di previdenza -, poiché ciò che conta è solamente la sua partecipazione sociale.

Qualora, dunque, con l’espressione “se un socio ... va in pensione” si intenda correttamente la conclusione della sua vita lavorativa e la percezione di un emolumento da parte di INPS o altro ente di previdenza, purché egli mantenga lo status di socio, egli continuerà a partecipare (anche se "in pensione") degli utili sociali.
Qualora, invece, con l’espressione in oggetto si intenda, impropriamente, che il socio accomandatario ha cessato di essere tale e non fa più parte della società, allora chiaramente non parteciperà più degli utili.

La cessazione, come già detto, dell’esercizio dell’attività lavorativa – quale socio lavoratore o meno – non influisce sul diritto agli utili se si continuia a mantenere la proprietà delle partecipazioni sociali e si rimanga, quindi, soci.

Angelo V. chiede
giovedì 20/11/2014 - Sicilia
“Impresa familiare in cui io lavoro da 15 anni a tempo pieno e in cui vi è una divisione formale degli utili del 49% per il non proprietario; la società ha un volume d'affari di 1.5 milioni di euro per anno; quanto spetta in percentuale al non propietario cioè al sottoscritto quando questo decide di vendere l'azienda? Mia zia ha ceduto a terzi la farmacia ed io non ho ricevuto nessun compenso nonostante non abbia percepito dividendi ma solamente uno stipendio mensile. Grazie”
Consulenza legale i 10/02/2015
La vicenda s'inquadra nell'istituto giuridico della cosiddetta "impresa familiare", regolata dall'art. 230 bis del c.c., ossia l'impresa nella quale prestano collaborazione il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell'imprenditore. Essa è costituita per il solo fatto della prestazione continuativa di lavoro nell'impresa da parte dei familiari.

Il collaboratore familiare ha diritto a partecipare agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

In particolare, se il familiare, in occasione del trasferimento dell'azienda, cessa di prestare la sua attività nell'impresa, il diritto di partecipazione agli utili ed incrementi a lui spettante dovrà essere liquidato in denaro dal disponente, secondo quanto disposto dall'art. 230 bis quarto comma c.c.

Quindi, se il collaboratore dell'impresa familiare non ha avuto nulla in occasione della cessione aziendale, potrà far valere il suo diritto alla liquidazione di utili ed incrementi ai sensi delle disposizioni sopra richiamate. Se non si trova un accordo con la controparte, sarà necessario rivolgersi al giudice instaurando un giudizio civile di cognizione volto alla condanna del titolare dell'impresa al pagamento di quanto dovuto al familiare.

Per quanto riguarda l'entità della liquidazione, la Cassazione ha precisato che, in difetto di prova contraria, la predeterminazione - ai sensi dell'art. 9 della legge n. 576 del 1975 (integrativo dell'art. 5 del d.P.R. n. 597 del 1973) e nella forma documentale prescritta - delle quote di partecipazione agli utili dell'impresa familiare può risultare idonea ad assolvere mediante presunzioni l'onere (che è a carico del partecipante che agisca per ottenere la propria quota di utili) della dimostrazione
  • sia della fattispecie costitutiva dell'impresa stessa
  • che dell'entità della propria quota di partecipazione (in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato) agli utili dell'impresa (Cass. civ. n. 9683/2003; n. 21966/2007).
E' stato inoltre precisato che ove la ripartizione degli utili sia stata predeterminata tra le parti con atto scritto, il giudice non potrà disattendere il valore probatorio di tale scrittura (cfr. Cass. civ. n. 9897/2003; n. 7655/98).

Oltre a ciò, il quinto comma dell'art. 230 bis prevede che in caso di trasferimento dell'azienda i partecipi dell'impresa familiare abbiano diritto di prelazione sull'azienda stessa.
La prelazione è il diritto di un soggetto ad essere preferito rispetto ad altri in caso di trasferimento. E' prassi in tal senso che negli atti di cessione dell'azienda intervenga il familiare, per rinunciare espressamente alla prelazione e dichiarare di non avere più nulla a pretendere. Se ciò non è avvenuto, il collaboratore potrà far valere il suo diritto di prelazione.

Si discute, però, sulla natura del diritto di prelazione in esame: se esso abbia natura reale (dando la possibilità al familiare titolare del diritto di riscattare l’azienda dall’acquirente e da ogni suo avente causa) o solo obbligatoria.
Secondo una prima tesi ha natura reale e ci sarebbe quindi la possibilità del retratto (azione diretta contro l'acquirente), in analogia con la prelazione del coerede ex art. 732 del c.c. che prevede il retratto; inoltre, vi sarebbe un principio secondo cui la prelazione legale (ovvero stabilita direttamente dalla legge, come in questo caso) è sempre reale, mentre è solo la prelazione convenzionale (nata da accordo tra le parti) ad avere carattere obbligatorio.
Secondo un’altra tesi, il retratto si applica solo al trasferimento dell’azienda e non nella divisione ereditaria.
Nel nostro caso, trattandosi di trasferimento aziendale, dovrebbe essere sempre possibile il retratto dell'azienda dal terzo acquirente.