Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1240 del 17 febbraio 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

Nella societā in accomandita semplice il diritto del singolo socio a percepire gli utili č subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c. (applicabile in forza del duplice richiamo di cui agli artt. 2315 e 2293), alla sola approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, il quale č la sintesi contabile della consistenza patrimoniale della societā al termine di un anno di attivitā. Dovendo formare oggetto di riparto gli utili realmente conseguiti ed essendo necessario evitare una sopravvalutazione del patrimonio sociale in danno dei creditori e dei terzi (oltre che degli stessi soci), č legittimo il comportamento dell'amministratore che si uniformi a quanto viene praticato nelle societā per azioni e, in applicazione dei principi di veritā e di prudenza nel momento della valutazione delle poste, inserisca nel passivo i costi per gli ammortamenti e le spese necessarie per il rinnovamento degli impianti obsoleti.

(massima n. 2)

Nella societā in accomandita semplice l'approvazione del bilancio č un atto che spetta istituzionalmente ai soci accomandatari, con la conseguenza che se uno solo č il socio accomandatario, il momento dell'approvazione del bilancio coincide con quello della sua presentazione.

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