La norma prevede la categoria delle
azioni privilegiate. L'autonomia statutaria gode di ampi margini nella determinazione dei privilegi patrimoniali connessi alle azioni privilegiate. L'autonomia statutaria incontra i limiti imposti dalla legge, tra i quali il
divieto del patto leonino (v. art. 2265), per cui non è possibile che il privilegio sia formulato in modo tale da escludere di fatto le azioni ordinarie dalla partecipazione agli utili.
Le
azioni privilegiate sono distinte in:
a) azioni privilegiate nella ripartizione degli utili, che si distinguono a loro volta in:
-
azioni privilegiate in senso stretto caratterizzate dall'attribuzione di un dividendo maggiore di quello riconosciuto alle azioni ordinarie;
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azioni di priorità: caratterizzate dalla mera preferenza nella ripartizione degli utili;
b) azioni privilegiate nel rimborso del capitale in sede di liquidazione, che si distinguono in:
-
azioni con diritto a una maggiore partecipazione rispetto alle azioni ordinarie;
-
azioni con priorità nel rimborso rispetto alle azioni ordinarie.
c) azioni con privilegi patrimoniali di natura diversa, ad esempio il diritto di ottenere sconti su prodotti o servizi forniti dalla società.
Altra categoria di azioni prevista dalla norma è quella delle
azioni correlate, infatti i diritti patrimoniali di tale categoria sono correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. L'utilità garantita dalle azioni correlate si rinviene nella possibilità degli investitori di selezionare il proprio investimento. La disciplina delle azioni correlate è demandata allo
statuto.
La norma richiama i
patrimoni destinati (v. art. 2447 bis). La differenza sta nel fatto che nelle azioni correlate la separazizone è meramente contabile, come stabilisce il 3° comma della norma in commento. Invece negli strumenti finanziari di cui agli artt.
2447 bis e seguenti la separazione è patrimoniale.