Patto leonino
Vietato sin dall'epoca romana, il patto con cui si escludono totalmente uno o più soci dalla ripartizione degli utili e delle perdite è radicalmente
nullo, in quanto contrario alla
causa principale del contratto sociale, ossia il rischio d'impresa. Sarebbe difatti irragionevole dispensare un
socio dal partecipare alle perdite a scapito degli altri, come specularmente sarebbe ingiusto che solo un socio o un gruppo di soci percepiscano gli utili derivanti dall'esercizio dell'attività imprenditoriale.
Ad ogni modo, l'eventuale inserimento di questa clausola all'interno del contratto sociale non determina la nullità dello stesso, ma solo della clausola, secondo il brocardo
vitiatur sed non vitiat. Per tale motivo, il contratto sociale sarà da ritenersi valido ed efficace, mentre il patto leonino contenuto nella clausola statutaria verrà considerato come non apposto.