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Capo XVIII - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Della rendita perpetua

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
746 Nel dare la nozione della rendita perpetua, l'art. 1861 del c.c. dichiara che la prestazione periodica di una somma di denaro o di una certa quantità di cose fungibili è un corrispettivo dell'alienazione onerosa di un immobile o della cessione di un capitale; si soggiunge che la rendita perpetua può costituirsi anche quale onere dell'alienazione o della cessione gratuita stessa. Rimane così chiarito che la rendita crea un semplice diritto di credito e mai un onere inerente ad un fondo, come, in base alle norme del codice del 1865, si era da taluno ritenuto. Il carattere anzidetto risulta confermato anche nell'art. 1868 del c.c. nel quale, in ordine al riscatto, si è abbandonata la dizione usata nell'art. 1786, secondo comma, del codice del 1865 ("fondo obbligato per servizio della rendita"), parlandosi più propriamente di "fondo su cui la rendita è garantita". Per quanto riguarda il riscatto volontario, si sono regolati con uguali disposizioni i due casi della rendita fondiaria e di quella semplice (art. 1866 del c.c.), perché anche nella rendita semplice, una volta costituita, l'entità economica che deve formare oggetto del riscatto, anzichè dal capitale ceduto, è data dalle annualità che devono essere corrisposte. Per le modalità poi si è rinviato alle leggi speciali, al fine di mantenere una opportuna uniformità di criteri nelle modalità stesse, in confronto alle norme che regolano il riscatto di tutte le prestazioni di carattere perpetuo (cfr. art. 971 del c.c., sesto comma). In ordine al riscatto forzoso (art. 1867 del c.c.) si è modificato soltanto il n. 1 del corrispondente art. 1765 del codice del 1865, la cui formulazione, come è noto, aveva dato luogo al dubbio se l'interpellanza dovesse o no precedere i due anni di mancato pagamento della rendita: si è precisato che la mora deve riferirsi a due annualità. Nell'art. 1868 del c.c. poi si è parlato solo della non solvenza e non anche del fallimento del debitore della rendita, come nel corrispondente art. 1786 del codice precedente, perché il fallimento presuppone lo stato di insolenza. Si è infine stabilito (art. 1870 del c.c.), in coerenza a quanto si è disposto per l'enfiteusi (art. 969 del c.c.), l'obbligo dell'atto di ricognizione quando si tratti di prestazione che debba durare oltre il termine normale della prescrizione (art. 2946 del c.c.).