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Articolo 1866 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Esercizio del riscatto

Dispositivo dell'art. 1866 Codice Civile

Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione(1) della rendita annua sulla base dell'interesse legale [1284].

Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali(2).

Note

(1) La somma liquidata al creditore, quindi, corrisponde al capitale prodotto dalla rendita.
(2) Si veda il R.D.L. 15 luglio 1923, n. 1717, conv. in L. 11 giugno 1925, n. 998; il R.D. 7 febbraio 1926, n. 426 (sulla affrancazione dei canoni, censi e altre prestazioni perpetue); la L. 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni perpetue).

Ratio Legis

Il riscatto, diritto potestativo attribuito al debitore (1865 c.c.), non può pregiudicare la situazione della controparte che avrebbe percepito in perpetuo una rendita e, quindi, il suo esercizio implica l'attribuzione ad essa di una somma.

Spiegazione dell'art. 1866 Codice Civile

Esegesi della norma

A differenza della corrispondente norma del vecchio codice, questo articolo regola con uguali disposizioni il riscatto volontario della rendita fondiaria e quello della rendita semplice, e ciò appare opportuno poichè, come bene evidenzia la Relazione del Guardasigilli, anche nella rendita semplice, una volta costituita, l'entità economica che deve formare oggetto del riscatto, anzichè dal capitale ceduto, è data dalle annualità che devono essere corrisposte.

Del pari opportuno appare il rinvio alle leggi speciali per le modalità del riscatto, rinvio ispirato al lodevole scopo di mantenere un'uniformità di criteri nelle modalità stesse, in confronto alle norme che regolano il riscatto di tutte le prestazioni di carattere perpetuo.

Appare appena il caso di rilevare che, per le rendite la cui prestazione consiste in una certa quantità di cose fungibili, la somma da capitalizzare deve consistere alla media del valore delle prestazioni corrisposte nell'ultimo decennio.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

568 Nell'articolo 662 ho regolato l'esercizio del riscatto, stabilendo che le relative modalità sono quelle indicate dalle leggi speciali.
Al riguardo non è inopportuno ricordare che la dottrina, dopo la pubblicazione della legge 11 giugno 1925 n. 998, ritenne che questa, per quanto concerne le forme di affrancazione, fosse applicabile anche alle rendite semplici e alle fondiaria, oltre che alle enfiteusi, e che quindi dovessero intendersi abrogate le disposizioni degli articoli 1564 e 1784 cod. civ. In effetti, avendo la nuova legge disciplinato interamente la materia, in questa disciplina andavano logicamente comprese le prestazioni perpetue, anche se costituite anteriormente alla legge stessa (articolo 1, comma 3).
Sorse qualche dubbio per le rendite semplici, ma esso non aveva consistenza; comunque, non essendovi ragione per distinguere, con l'accennata disposizione ho chiarito che anche la materia del riscatto delle rendite perpetue semplici o fondiaria è soggetta, per quanto concerne le forme ed il prezzo, alle norme stabilite nelle leggi speciali; e legge speciale vigente è attualmente la legge 11 giugno 1926 n. 998, seguita dal regolamento approvato con r.d. 7 febbraio 1926 n. 426.

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