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Articolo 1863 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Rendita fondiaria e rendita semplice

Dispositivo dell'art. 1863 Codice Civile

È fondiaria la rendita costituita mediante alienazione di un immobile. È semplice quella costituita mediante cessione di un capitale [1864](1).

Note

(1) Alla sola rendita semplice si applica l'art. 1864 del c.c..

Ratio Legis

La norma costituisce specificazione del tipo di rendita che viene costituito, il quale dipende dal bene di cui la somma costituisce il corrispettivo.

Spiegazione dell'art. 1863 Codice Civile

Esegesi della norma

Questo articolo distingue la rendita fondiaria da quella semplice, in base al criterio tradizionale. Peraltro, è appena il caso di avvertire che con l'espressione immobile la legge allude tanto alla proprietà di tale bene quanto a un diritto reale di godimento su di esso - purchè, si intende, si tratti di un diritto trasferibile e capace di ipoteca.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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