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Articolo 1867 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Riscatto forzoso

Dispositivo dell'art. 1867 Codice Civile

Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto(1):

  1. 1) se è in mora [1219] nel pagamento di due annualità(2) di rendita [1868];
  2. 2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza;
  3. 3) se, per effetto di alienazione [769, 1470] o di divisione [713], il fondo su cui è garantita la rendita [1864] è diviso fra più di tre persone.

Note

(1) In queste ipotesi è il creditore ad avere diritto al riscatto.
(2) Più correttamente, la norma si riferisce a due rate che siano consecutive; esse possono anche essere stabilite per un tempo inferiore all'anno. Inoltre, nonostante la norma parli di "pagamento", la stessa si ritiene applicabile anche all'ipotesi in cui il versamento della rendita non costituisca pagamento di un prezzo ma venga fatto a titolo gratuito (v. 1861, comma 2 c.c.).

Ratio Legis

Il riscatto obbligatorio è previsto a tutela dell'avente diritto alla rendita, cioè del creditore.

Spiegazione dell'art. 1867 Codice Civile

Esegesi della norma

Anche questa disposizione corrisponde nella sostanza a quella del codice precedente. Soltanto è stata modificata la forma del n. 1, per eliminare il dubbio se l'interpellanza dovesse o no precedere i due anni di mancato pagamento della rendita, ed è stato precisato che la mora deve riferirsi a due annualità.

Appare appena il caso di rilevare come alle ipotesi di riscatto forzoso elencate nella norma debbano aggiungersi le altre eventualmente concordate tra le parti.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

569 Circa il riscatto forzoso, è da notare anzitutto l'articolo 663 n. 1 (1785 n. 1 cod. vigente e 593 n. 1 del progetto del 1936) nel quale ho abolito l'obbligo della preventiva interpellazione come presupposto dell'esercizio del riscatto forzoso nel caso di inadempienza al pagamento di due annualità: questa interpellanza non è utile una volta che nel sistema generale la scadenza del termine costituisce in mora. Non ho previsto espressamente che la inadempienza deve riferirsi a due anni consecutivi essendo ciò ovvio: non si può infatti essere in mora per due anni se al secondo anno l'inadempienza anteriore è stata già purgata.
E' ovvio che nella rendita fondiaria a titolo oneroso il creditore possa avvalersi del rimedio generale della risoluzione per inadempimento quando ricorrono gli estremi. Ciò si deduce anche dall'articolo 653 ove si richiamano i principi della vendita.
Circa l'ipotesi di riscatto forzoso previsto dall'articolo 593 n. 3, del progetto del 1936 (divisione del fondo fra più persone) ho soppresso le parole "è costituita" che ricordano una concezione della rendita come onere reale, oggi non più sostenibile in base a decisive considerazioni che non è il caso di riportare, e che sono confermate dagli immediati precedenti storici dell'istituto.

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