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Articolo 1864 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Garanzia della rendita semplice

Dispositivo dell'art. 1864 Codice Civile

La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca sopra un immobile(1); altrimenti il capitale è ripetibile(2).

Note

(1) Nella rendita semplice sono le parti a dover concordare la garanzia, e non possono stipulare patti contrari, che sarebbero nulli (1418 c.c.). Invece, in caso di rendita fondiaria l'ipoteca si costituisce in base alla legge ed il conservatore deve iscriverla quando gli viene presentato il contratto o l'atto di donazione perchè sia trascritto (2817 n. 1 c.c.).
(2) La mancanza dell'ipoteca consente la risoluzione del contratto con effetti retroattivi (1453 c.c.) ed il diritto a chiedere la restituzione del capitale.

Ratio Legis

La necessità dell'ipoteca è prevista a garanzia dell'acquirente l'immobile.

Spiegazione dell'art. 1864 Codice Civile

Esegesi della norma

La norma riproduce la disposizione contenuta nell'art. 1782 del codice del 1865, il cui scopo era quello di impedire che nel corso di alcune generazioni la rendita si venisse a frazionare soverchiamente per effetto della sua divisione tra gli eredi, ponendo il creditore nell'impossibilità pratica di perseguirla efficacemente. A tale inconveniente - ha osservato la Commissione Reale nel progetto preliminare - pone rimedio l'ipoteca, che per i suoi caratteri di realità ed indivisibilità garantisce il completo pagamento della rendita, qualunque sia il numero dei debitori tra i quali con il trascorrere del tempo è venuta a dividersi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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