Cassazione civile Sez. III sentenza n. 582 del 29 gennaio 1982

(2 massime)

(massima n. 1)

Il mancato ricorso del venditore o del compratore alla procedura prevista dall'art. 1513 c.c., per l'accertamento dei difetti della cosa, non comporta alcuna preclusione o limitazione circa i mezzi di prova utilizzabili per dimostrare i difetti medesimi.

(massima n. 2)

In tema di garanzia per vizi della cosa compravenduta, nel concorso dei presupposti fissati dall'art. 1490 c.c., la facoltą di scelta dell'acquirente fra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo, ai sensi dell'art. 1492 c.c., va riconosciuta a prescindere dalla maggiore o minore gravitą dei vizi medesimi.

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