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Articolo 1177 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Obbligazione di custodire

Dispositivo dell'art. 1177 Codice Civile

L'obbligazione di consegnare [1476, 1575, 1590, 1718] una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna [1477, 1768, 1770, 1804].

Ratio Legis

Il legislatore fa gravare sul debitore il dovere di custodire il bene oggetto della prestazione fino alla consegna. Poichè si tratta di un dovere accessorio è dubbio se esso debba essere fatto valere necessariamente nell'ambito della tutela per l'inadempimento principale o se goda di protezione autonoma.

Spiegazione dell'art. 1177 Codice Civile

L'obbligo di custodire quale obbligo accessorio di un altro principale

Quella in esame è una particolare figura di obbligo, quello di custodire, che ne presuppone un altro, quello di consegnare una cosa determinata. Esso, come tale, avrebbe dovuto essere considerato nella parte in cui il codice fa una classificazione dei diversi obblighi (articoli 1277, 1320), ma se ne parla qui perché si è inteso porre in rilievo l'obbligo della custodia, che, accessorio di fronte alla prestazione principale (consegna), è però essenziale per l'adempimento di questa.

L'obbligo della custodia può derivare, con uguale efficacia, tanto da un vincolo contrattuale quanto da un rapporto obbligatorio extra-contrattuale, e, nell'un caso come nell'altro, può essere di indole reale come personale. Così l'art. 1177 si riferirà ugualmente al venditore, al permutante, al donante, al locatore, al conduttore, al mandatario, all'usufruttuario, al possessore soccombente nel giudizio di rivendicazione.


Soggetto tenuto all'obbligo

L'obbligo di custodire è posto a carico di chi deve consegnare una cosa determinata (species), poiché nelle prestazioni di genus, non essendo identificata la cosa da consegnare, non è concepibile un obbligo di custodia: per la sua funzione economico-sociale, esso si estende anche alle pertinenze ed agli accessori della cosa da consegnare. È poi il caso di sottolineare che quell'obbligo sussiste pure quando, prima di esso, il debitore sia tenuto a svolgere un'attività rivolta a far acquistare al creditore la cosa, quando, cioè, il solvere sia preceduto, necessariamente (perché altrimenti verrebbe meno lo stesso adempimento), da un obbligo di fare (come, ad es., nel caso di vendita altrui). Anche tale ipotesi cade sotto l’ art. 1177, poiché questo, che ha riscontro nell'art. 1129 del codice abrogato, considera solo l'obbligo della consegna e con riguardo ad essa precisa che vi si intende compreso anche quello di custodire la cosa sino alla sua traditio.

Più che obbligo accessorio ad un altro principale la custodia si presenta, come già si è detto, quale contenuto essenziale dell'obbligo di consegnare e, nel contempo, quale mezzo necessario per l'attuazione della consegna: obbligo essenziale solo a tal fine, nel senso, cioè, che non può ritenersi quale specifica ed autonoma prestazione (obbligo costituente causa tipica , come quello del depositario) ma in funzione strumentale dell'adempimento dell'obbligo primario. Di qui si spiega la responsabilità del debitore a causa del solo fatto della custodia, per cui egli è tenuto ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, trattandosi nè più nè meno che dell'adempimento di un obbligo.

Le considerazioni ora svolte, che consentono di spiegare l'inclusione dell'obbligo di custodire in quello di consegnare, valgono anche quando si tratti di restituire: ciò era espressamente affermato nell'art. 9 del progetto del 1936, il silenzio del nuovo codice non sembra possa condurre ad un'opposta conclusione.

Infine, l'obbligo di custodire la cosa per chi ne deve effettuare la consegna cessa in caso di mora del creditore: infatti a costui la legge addossa le spese per la custodia della cosa che egli senza legittimo motivo rifiuta di ricevere dal debitore (art. 1207, comma 2).

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

25 Si è pure riportata in questa sede generale la norma dell'art. 1219 cod. civ., la quale dispone che l'obbligazione di consegnare (a cui si è equiparata a questo effetto l'obbligazione di restituire) importa, come contenuto essenziale, anche il dovere di custodire la cosa sino alla consegna (art. 9).

Massime relative all'art. 1177 Codice Civile

Cass. civ. n. 4738/2023

In tema di custodia dei beni oggetto di sequestro penale, l'obbligo di restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto implica un'obbligazione "ex lege" di conservazione in vista della restituzione, che trova fondamento nell'art. 259 c.p.p., il cui inadempimento rileva secondo la disciplina di cui all'art. 1177 c.c., giacché detta norma trova applicazione sia nel caso in cui l'obbligo di consegna tragga origine da contratto atipico, diverso da quello di deposito, sia nel caso in cui il custode vi sia tenuto per legge, sicché, qualora la restituzione non abbia luogo, è quest'ultimo a dover dimostrare che l'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile, cioè a dire da caso fortuito o forza maggiore.

Cass. civ. n. 8978/2020

In tema di responsabilità del prestatore di opera che comporti la presa in consegna di un bene e, quindi, il sorgere della correlata obbligazione di custodia, la rapina non costituisce ipotesi di caso fortuito che esonera il custode da responsabilità, salvo che questi non provi che tale evento era imprevedibile ed inevitabile, nonostante l'avvenuta adozione delle cautele più idonee a garantire la puntuale esecuzione del contratto, in osservanza delle regole delle diligenza qualificata, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la rapina di un'auto di grande valore, in custodia per il lavaggio, non costituisse un'ipotesi di caso fortuito poiché si era verificata in un luogo di libero accesso, approfittando della presenza delle chiavi nel quadro della vettura dopo le operazioni di pulizia, e in quanto non era stata data la dimostrazione, da parte del gestore dell'impianto, dell'adozione e del rispetto di tutte le regole di cautela qualificata indispensabili).

Cass. civ. n. 486/2018

Il prestatore d'opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l'esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli artt. 2222 e 1177 c.c., anche l'obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia. (Principio enunciato in fattispecie in cui un'auto, consegnata, per il lavaggio, dal suo proprietario al gestore di apposito impianto, era stata rubata mentre era parcheggiata sul piazzale dello stesso, chiusa a chiave dal gestore che aveva riposto la chiave in una bacheca non chiusa ubicata nel locale della cassa, accessibile a chiunque, senza, perciò, l'adozione di tutte le cautele idonee a superare la presunzione di colpa a carico del depositario).

Il prestatore d'opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l'esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli artt. 2222 e 1177 c.c., anche l'obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia.

Cass. civ. n. 15721/2015

In tema di locazione, la violazione da parte del conduttore dell'obbligo di custodire la cosa locata, per impedirne la perdita o deteriomento, comporta responsabilità del medesimo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1590 e 1177 c.c., e non dell'art. 2051 c.c., perché detta norma disciplina l'ipotesi di responsabilità per danni provocati a terzi dalla cosa in custodia e non per danni alla stessa cosa custodita.

Cass. civ. n. 20995/2009

Poiché l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include, ai sensi dell'art. 1177 c.c., quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all'obbligazione accessoria di adeguata custodia - in relazione al furto avvenuto in un cantiere edilizio - l'appaltatore che non dimostri di avere adottato tutte le precauzioni suggerite dall'ordinaria diligenza, senza che possa rilevare l'avvenuta cessazione del rapporto principale di appalto (nella specie, per la risoluzione di diritto, ex art. 81 del R.D. n. 267 del 1942, a seguito della sottoposizione della committente a liquidazione coatta amministrativa), atteso che l'obbligo di custodia è correlato alla detenzione dei beni affidati all'appaltatore e non all'attualità del rapporto di appalto, al quale esso sopravvive.

Cass. civ. n. 12089/2007

Il mandato (o la commissione) a vendere, con deposito della cosa presso il mandatario (o il commissionario), comporta per quest'ultimo l'obbligo della custodia ai sensi dell'art. 1177 c.c., concorrendo in tal caso la causa del mandato (o della commissione) con quella del depositario, ancorché gli elementi di quest'ultimo contratto siano prevalenti, dovendo la disciplina della responsabilità del depositario in caso di perdita non imputabile della detenzione della cosa ex art. 1780 c.c. contemperarsi con quella del mandato. Ne consegue che la diligenza è quella del buon padre di famiglia e, in esplicazione del c.d. dovere di protezione, il custode è tenuto a predisporre tutto quanto necessario anche per prevenire fatti «esterni» quali il furto, che possano determinare la perdita della cosa.

Cass. civ. n. 1510/2007

Poiché l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all'obbligazione di adeguata custodia — in relazione alla responsabilità per furti e rapine — il custode che non offra la prova liberatoria, che non dimostri, cioè, di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano secondo un criterio di ordinaria diligenza. (Fattispecie relativa alla mancata restituzione di gettoni e di monete, oggetto di rapina nei locali del gestore del servizio della manutenzione e della pulizia di cabine e di cupole telefoniche stradali ).

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