(massima n. 1)
In materia di vendita, il compratore č gravato dell'onere di provare il vizio della cosa venduta. L'esistenza del vizio, infatti, č il fatto costitutivo del diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, e, allo stesso tempo, č il fatto la cui prova č pių vicina al compratore. Č proprio il compratore, infatti, dopo che la cosa venduta gli č stata consegnata dal venditore, ad averne la disponibilitā, necessaria per lo svolgimento degli esami funzionali all'accertamento del vizio lamentato. In definitiva, in tali evenienze č il compratore che eccepisca l'esistenza di vizi della cosa compravenduta ad essere gravato dell'onere di dimostrare gli stessi vizi, non potendo ritenersi che il venditore sia onerato della prova di aver consegnato un bene immune da vizi.