(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 1513 c.c. secondo cui, nel caso di divergenza sulla qualitą e la condizione della cosa venduta, il venditore o il compratore che non abbiano chiesto la verifica della cosa medesima, debbono provarne rigorosamente l'identitą e lo stato si riferisce a qualsiasi ipotesi di controversia circa l'esistenza di requisiti della res vendita, la cui mancanza comporti l'inadempienza del venditore all'obbligo di consegnare la cosa pattuita o di garantire il compratore dai vizi o dai difetti di qualitą o di funzionamento. Ne discende che la suddetta verifica č necessaria non solo per l'accertamento dei cennati vizi e difetti, ma anche per quello diretto a stabilire se la cosa consegnata costituisca, o meno, un aliud pro alio.