Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17946 del 24 luglio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei contratti di diritto privato stipulati da un ente pubblico, la volontą negoziale - i cui vizi possono essere fatti valere dall'ente medesimo a norma dell'art. 1441 cod. civ. - deve essere tratta unicamente dalle pattuizioni intercorse tra le parti contraenti e risultanti dal contratto tra le stesse stipulato, interpretato secondo i canoni di ermeneutica stabiliti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., mentre le deliberazioni dei competenti organi dell'ente hanno rilevanza ai soli fini del procedimento formativo della volontą di uno dei contraenti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.