Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1578 del 7 marzo 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Le irregolaritą relative al procedimento di formazione di un contratto stipulato dalla pubblica amministrazione, quali la mancanza del decreto ministeriale di approvazione e della registrazione alla Corte dei conti, possono essere dedotte, ai fini dell'annullamento del contratto, soltanto dalla pubblica amministrazione stessa, nel cui esclusivo interesse le formalitą omesse sono prescritte.

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