Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto(1), ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante(2).
Note
(1)
Ad esempio, il promittente può eccepire che lo stipulante non gli ha corrisposto quanto dovuto come prezzo della prestazione a favore del terzo.
(2)
Ad esempio, la compensazione (1241 ss. c.c.) tra il credito ed un debito che abbia una fonte diversa dal contratto.