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Articolo 520 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Rinunzia condizionata, a termine o parziale

Dispositivo dell'art. 520 Codice Civile

È nulla la rinunzia fatta sotto condizione [1353 ss. c.c.](1) o a termine [1184 c.c.](2) o solo per parte [475 c.c.](3).

Note

(1) Sia sospensiva che risolutiva.
(2) Sia iniziale che finale.
(3) Ossia quando l'erede rinuncia solo ad alcuni beni ma non ad altri, ad una parte dell'intera eredità o ad una quota inferiore rispetto a quella a lui devoluta.

Ratio Legis

Si vuole garantire le certezza e la stabilità nei rapporti giuridici, evitando che vi possano essere dubbi su chi sia l'erede.

Spiegazione dell'art. 520 Codice Civile

Questo articolo sanziona legislativamente l’opinione che, già sotto il codice del 1865, argomentando dai principi generali, negava validità ad una rinuncia resa solo per parte o condizionata o a termine; una siffatta rinuncia deve, per ovvie considerazioni, ritenersi come priva di effetto sia per chi l’ha emessa sia per i terzi.
È appena il caso di avvertire che l'inefficacia di una rinuncia parziale si riferisce solo all'ipotesi che si tratti di un medesimo titolo di vocazione, come nel caso di chi, successibile per testamento o per legge, dichiari di rinunciare ad una parte soltanto dell'eredità che gli è delata; ma quel divieto, invece, non ha ragion d'essere se chi, istituito con testamento, rifiuti l'eredità così devolutagli per accettare quella cui ha diritto per legge. Si tratta di due diversi titoli che affatto si unificano; né contrasta tale soluzione la necessità di tutelare i legatari da una rinuncia fatta dall’erede testamentario: La condizione del legatario, a seguito della rinucnia, non è diversa da quella che si verifica se l’unico successibile ex testamento rinuncia all’aditio; infatti, a costui nessuno, in omaggio alla tutela del legatario, ha negato di poter rinunciare al diritto di adire l’eredità.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 520 Codice Civile

Cass. civ. n. 2119/1974

Il negozio unilaterale di rinunzia all'eredità, posto in essere verso un corrispettivo a favore di un coerede, determinando l'attribuzione a favore di quest'ultimo della quota che sarebbe spettata al rinunziante (effetto ulteriore) e non la semplice perdita del diritto all'eredità (effetto tipico del negozio adottato), deve ritenersi negozio indiretto, che, non tendendo ad uno scopo vietato dalla legge, è idoneo a produrre gli effetti voluti dal rinunziante.

Cass. civ. n. 723/1973

L'accertamento della simulazione di una compravendita e della nullità per vizio di forma della dissimulata donazione di un immobile fra padre e figlio, entrambi poi deceduti, può essere chiesta nei confronti dell'erede dell'accipiens da altro figlio del donante ancorché costui, essendo sopravvissuto al donatario, avesse dichiarato di rinunziare all'eredità del medesimo, ivi compreso il suddetto immobile; infatti la rinunzia ai propri diritti da parte del legittimario pretermesso si configura come rifiuto opposto alla offerta di un potere giuridico fatta dalla legge nell'orbita del fenomeno della successione mortis causa e pertanto non è causalmente preordinata al trasferimento o anche soltanto alla dismissione di diritti reali su beni.

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ANNA chiede
sabato 04/12/2010
“se si rinuncia all'eredità (coniuge separato) si può richiedere la pensione di reversibilità?
La pensione è un diritto comunque acquisito e non rientra nell'eredità?
Grazie”
Consulenza legale i 05/12/2010

La pensione di reversibilità è una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il conseguimento dell'interesse della collettività alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che permettono il godimento effettivo dei diritti civili e politici. Il diritto alla pensione di reversibilità sorto in capo ai superstiti è un diritto che spetta automaticamente iure proprio, e che non è in connessione alcuna con la posizione riconosciuta ai medesimi soggetti quali eredi del defunto, con la conseguenza che tale diritto spetterà anche in caso di rinuncia all'eredità. La Corte Cost. nella sent. n. 286/1987 afferma che "Non vi è alcuna possibilità di perdere il diritto alla pensione di reversibilità presentando formale rinuncia all'eredità. Questo perchè la pensione di reversibilità viene considerata un diritto non ereditabile, ossia primario, cioè legato al sostentamento di chi ne ha, per legge, diritto". Nella forma di tutela della pensione di reversibilità l'evento protetto è la morte, cioè un fatto naturale che crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono soggetti protetti dall'ordinamento.