Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 29636 del 12 dicembre 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di contratto di assicurazione a favore di terzo, il diritto di quest’ultimo di rendere non revocabile la stipulazione nei propri confronti è condizionato dalla conoscenza che il terzo stesso abbia della stipulazione in suo favore, conoscenza che deve essere resa attuale perché egli possa esercitare il diritto di profittare di tale stipulazione.

(massima n. 2)

In tema di contratto di assicurazione a favore di terzo, il diritto di quest'ultimo di rendere non revocabile la stipulazione nei propri confronti è condizionato dalla conoscenza che il terzo stesso abbia della stipulazione in suo favore, conoscenza che deve essere resa attuale perché egli possa esercitare il diritto di profittare di tale stipulazione. (Nella specie, relativa ad una richiesta risarcitoria per l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo in relazione ad una polizza assicurativa stipulata da un Comune a copertura degli infortuni dei propri dipendenti, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità del Comune sul rilievo che il diritto all'indennizzo era entrato nel patrimonio dei beneficiari e che la mancata conoscenza della polizza da parte di questi ultimi costituiva un mero impedimento di fatto all'esercizio di tale diritto, senza tuttavia valutare il comportamento omissivo dello stesso Comune, il quale non aveva comunicato ai beneficiari l'esistenza della polizza, né aveva compiuto atti interruttivi, così provocando l'utile esercizio dell'eccezione di prescrizione da parte della compagnia di assicurazione).

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