Sfera di applicazione degli articoli 1326 e segg.; luogo di perfezionamento del contratto
L'art. 1326 non riproduce dall'art. 36 cod. comm. il riferimento della sua sfera al c. d. contratto fra persone lontane; e pertanto il dibattito sulla nozione di tale contratto è oggi privo di importanza. Del resto, la lontananza delle parti contraenti l'una dall'altra non può far divenire da sola giuridicamente rilevante l'indagine sul tempo e sul luogo in cui ha potuto giungere a perfezione un contratto, ma è all'uopo importante anche l’estremo di un intervallo di tempo fra proposta e accettazione; in modo che, ad esempio, un contratto perfezionatosi per telefono, fra persone che dimorano in un medesimo fabbricato, a seguito dell'accettazione immediata di una proposta, sarà stato concluso fra persone lontane, ma non solleverà problemi giuridici circa il tempo e il luogo di perfezione, né solleciterà mai l’applicazione degli articoli 1326 e segg. Questi articoli regolano i contratti la cui formazione e derivata da uno scambio di dichiarazioni non immediate, sia fra presenti (contratti ad intervallo), che fra persone lontane.
Deve avvertirsi che la connessione fra l'art. 1326 e l’art. 1335 mette in grado di risolvere non soltanto la questione del momento in cui il contratto è giunto a conclusione, ma anche quella del luogo, essendo chiaro che questo coinciderà con l'indirizzo del proponente (art. 1335). Vi coinciderà, nei limiti in cui tale indirizzo sarà rilevante anche per la determinazione del tempo della perfezione. Perciò se il proponente dimostrerà di non aver potuto, senza sua colpa, prendere notizia dell'accettazione ne1 luogo in cui questa è pervenuta, lo spostamento del tempo della perfezione porterà con sé anche lo spostamento del luogo (v. ultra, sub art. 1335, n. 9).
Formazione successiva del contratto
II nuovo codice ha regolato la perfezione del contratto rimanendo fedele alla teoria della cognizione, che stava alla base dell'art. 36 cod. comm., ma attenuandone le conseguenze mediante una presunzione iuris tantum di conoscenza dell'accettazione per il solo fatto del suo arrivo all'indirizzo del destinatario (1335). Su analoghe basi riposa il principio dell'art. 782, che fa risalire, al momento in cui l’accettazione è notificata al donante, la perfezione della donazione accettata con atto separato.
La teoria della cognizione è stata invece abbandonata nei casi in cui la dichiarazione dell'accettante deve manifestarsi per atti materiali di esecuzione della prestazione indicata nella proposta; quando, cioè, l’accettazione è tutt'uno con l'esecuzione del contratto voluto dal proponente. Una sua comunicazione al proponente non sarebbe in tal caso concepibile se non come comunicazione dell'adempimento del contratto che il proponente mirava a concludere o dell'iniziata esecuzione di esso, qualora l'adempimento non avrebbe dovuto avvenire uno actu. Tale comunicazione non era imposta dall'art. 36 cod. comm., ma lo è dall'art. 1327. Il quale esige la comunicazione dell'iniziata esecuzione, e quindi si riferisce ad un adempimento che si protrae nel tempo; ma è logico che un obbligo di notizia esiste anche relativamente all’esecuzione che si esaurisce in un solo atto. La comunicazione predetta sta al di fuori del meccanismo di formazione del contratto, perché va fatta quando il contratto si è già perfezionato; è infatti la esecuzione che determina il perfezionamento. L'efficacia dell'esecuzione compiuta non dipende dalla sua partecipazione al proponente; ciò si desume dal fatto che conseguenza dell'inadempimento è non l'estinzione della proposta, ma il risarcimento del danno che sia stato prodotto al proponente, il quale, ignorando l'avvenuta esecuzione parziale o totale, può avere ripetuto la proposta ad altri, o, in genere, può avere disposto altrimenti dell'oggetto della sua offerta di contratto, rimanendo, rispetto a questo oggetto, contemporaneamente tenuto verso il primo accettante e verso gli accettanti o i contraenti successivi.
In quali casi la risposta d'accettazione può essere sostituita dal1'esecuzione della prestazione, nell'art. 1326 è chiarito meglio che nell’art. 36 cod. comm.: la sostituzione può avvenire o quando l'esecuzione immediata è richiesta espressamente dal proponente, ovvero quando è richiesta dalla natura dell'affare o dagli usi. L'art. 36 collegava le tre ipotesi con la congiunzione “e” che da qualcuno era stata interpretata come implicante concorso cumulativo delle tre condizioni anziché carattere alternativo di esse; la tesi non è più sostenibile.
Requisiti dell’offerta e dell’accettazione; inscindibilità dell’offerta e onere di forma dell’accettazione
Si suole ritenere che la proposta, perché sia valida, deve essere completa, cioè deve determinare gli estremi tutti del contratto o deve indicare il modo per la loro determinazione; deve essere fatta dal proponente con l'intenzione di rimanere obbligato per effetto dell'accettazione, cioè non deve contenere riserve («salvo impegno» o «salvo conferma», ecc.) ne deve rappresentare semplice invito ad offrire, come quando si inviano cataloghi o listini di prezzi (si veda ultra, sub art. 1336, n. 3); deve poi essere fatta con le forme previste per il contratto al quale si riferisce la proposta, ha carattere recettizio.
L'accettazione non è necessariamente recettizia (esempio di accettazione non recettizia è l'accettazione per atti di esecuzione, nel caso dell'art. 1327); deve provenire dal destinatario della proposta, deve dirigersi al proponente e deve essere completa, vale a dire, il contratto non si conclude se tutto il contenuto della proposta non abbia formato oggetto di appropriazione da parte dell'accettante. La proposta cioè è indivisibile, come indivisibile è ogni dichiarazione di volontà, le cui varie parti si condizionano reciprocamente. L'art. 1326 esprime questo principio in senso più generico di quanto non lo abbia inteso l’art. 37 cod. comm. che si limitava a prevedere, per l'accettazione condizionata o limitata, i1 duplice effetto di estinguere la proposta e di dar vita a nuova proposta; in realtà, per l’art. 1326, quest'effetto concerne, non soltanto le condizioni o i limiti al contenuto della proposta, ma qualsiasi modifica apportata alla sostanza di essa. In questa più vasta previsione legislativa rientra anche il caso in cui l'accettante riproduca, nel rispondere, il testo dell'offerta mutandone la lettera in qualche punto; ora, per quanto non possa, rispetto a tale ipotesi, distinguersi fra mutamenti nelle clausole principali e mutamenti nelle clausole accessorie (e ciò potrà meglio intendersi attraverso le considerazioni che saranno fatte nel successivo n. 4), sembra tuttavia legittimo escludere il valore di modifica a ciò che è apparenza di mutamento, che cioè non intacca la sostanza della dichiarazione del proponente.
L'accettazione telegrafica accompagnata dalla clausola scrivo o segue lettera e inscindibile dal contenuto della lettera preannunziata, in modo che è condizionata a questo contenuto. Quasi sempre in tali casi la lettera che segue il telegramma è di semplice chiarimento; ma può accadere che — tanto se la accettazione telegrafica sia stata fatta genericamente quanto se riproduca il testo della proposta — i1 chiarimento non corrisponda al significato delle clausole della proposta e non consenta perciò di parlare di in idem placitum consensus. In queste condizioni il proponente non può, senz'altro e a priori, ritenere efficace l’accettazione pervenutagli; il dovere di buona fede, che deve dominare pure i rapporti fra proponente e destinatario della proposta, consiglierà però il primo ad attendere la lettera preannunziata fino a che l'attesa non porti a superare il termine preveduto nell'art. 1326.
Il contenuto della lettera di risposta indicherà la chiara volontà del destinatario della proposta, e sulla base di essa, non del suo preavviso telegrafico, il contratto può dirsi perfetto o la proposta può ritenersi estinta.
L’inscindibilità della proposta influisce sull'efficacia dell'accettazione (sia pure in un senso tutto particolare) anche quando, con la sua dichiarazione, il proponente limiti l'autonomia del destinatario imponendo il modo dell'accettazione. Questa può essere, ad esempio, vincolata alla condizione che sia trasmessa ad un indirizzo determinato; ma il caso più comune di una subordinazione del genere è quello della richiesta di una determinata forma per la validità dell'accettazione. Nel dubbio si tratterà di forma essenziale (arg. art. 1352); e ad essa il destinatario della proposta deve sottostare se vuole portare a conclusione il contratto, perché il proponente ha il diritto di esigere che la dichiarazione dell'accettante garantisca la certezza e la serietà della determinazione, per fondare su salde basi l'aspettativa proveniente dal contratto: ora la forma è un estremo che garantisce appieno un risultato del genere. Che, nella specie, la volontà di un soggetto possa produrre effetti vincolanti per i terzi, si può giustificare, con la mancanza, nel destinatario della proposta, di una aspettativa da tutelare, rispetto alla medesima, prima che la sua accettazione acquisti efficacia. Prima di tale momento, interessato all'oggetto della proposta è soltanto il proponente, che ne dispone in piena autonomia, potendo financo revocarla (art. 1328).
Vale la pena di rilevare che l'onere della forma al quale può assoggettarsi l'accettazione non è legittimamente imposto soltanto per quel che riguarda la notificazione dell'accettazione, ma anche per quanto concerne l'esistenza dell'accettazione, rientrando, nell'autorizzazione dell'art. 1326, anche la possibilità di un distacco della dichiarazione di volontà dalla sua partecipazione. Deve però ammettersi che, per la risposta di accettazione, tale distacco non è normalmente configurabile.
Formazione progressiva del contratto: a) riserva di alcune clausole
Nella formazione del contratto talora le parti procedono per gradi: regolano i1 rapporto soltanto in alcuni punti, riservano l'accordo sui punti residui (formazione progressiva del contratto). Si è detto che l'accordo raggiunto fa ritenere perfetto il contratto se le clausole riservate costituiscono parte accessoria di fronte alle clausole essenziali già concordate; in senso opposto si è affermato che il contratto non si forma se l'accordo non si è espresso su tutti i punti del rapporto; si è avanzata pure l'opinione che l'accordo sui punti c.d. essenziali riesce a integrare un contratto perfetto, ma che la riserva di alcuni punti accessori condiziona l'accordo già raggiunto all'ulteriore accordo sulle clausole riservate; infine si è sostenuto che la fattispecie integri il solo obbligo delle parti di trattare sui punti riservati.
Una distinzione fra clausole essenziali e clausole accessorie, per ritenere concluso il contratto sulla base delle prime, è contraria al carattere integrale della volontà contrattuale; però una clausola che appare accessoria può essere stata d'importanza rilevante nell'apprezzamento soggettivo della parte in modo che il contratto non dovrebbe in tal caso ritenersi perfezionato. Ora, l'accordo su alcuni punti deve essere sempre inteso nel senso per cui abbia qualche effetto, perché le parti non lo hanno certo ritenuto come un inutile. L'oggetto di questo accordo è quello stesso del contratto che si sarebbe già concluso in tutte le sue clausole se non fosse intervenuta la riserva su alcune di esse; e infatti verso questo oggetto la volontà delle parti si è inizialmente indirizzata. La riserva, dato ciò, può essere una condizione che sospende l'efficacia del contratto, se è da ammettere il carattere inscindibile della volontà delle parti relativamente ad ogni punto del contratto stesso; ma implica anche l'obbligo di continuare nelle trattative per la definizione dei punti sospesi, non potendosi ritenere che le parti, inizialmente avvicinatesi per la conclusione di un contratto, raggiunto l'accordo sui punti che maggiormente costituivano oggetto di un importante conflitto d'interessi fra loro, abbiano inteso disinteressarsi della determinazione dei punti riservati, alla quale hanno tuttavia subordinato anche l'efficacia del loro accordo sulle clausole principali. Però non è sostenibile che questa integrazione possa avvenire ad opera del giudice, come dispone il § 2 del codice svizzero delle obbligazioni; non è sostenibile nemmeno in base al nuovo codice che consente l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, perché l'art. 2932 ammette che la sentenza possa costituire gli effetti di un contratto di fronte ad un'attività anteriore delle parti che abbia fissato in modo completo gli estremi del contratto; ma non conferisce al giudice il potere di integrare la volontà privata, sostituendosi alla stessa nel giudizio sulla convenienza di una clausola determinata (che è sempre soggettivo) o sul modo più conveniente di integrare la disciplina già predisposta (che è ancora più strettamente soggettivo).
b) altre ipotesi
Altre ipotesi di formazione progressiva del contratto si hanno quando almeno una delle manifestazioni che lo costituiscono consta di un atto collettivo e quando il contratto ha carattere plurilaterale. Nel primo caso può accadere che le manifestazioni di coloro che devono formare l'atto collettivo vengano prodotte senza simultaneità nei confronti dell'altra parte, nel secondo caso può aversi distacco cronologico fra le singole manifestazioni che concorrono a formare il contratto; ed è chiaro che le due ipotesi si possono combinare se la manifestazione di una delle parti del contratto plurilaterale deve configurare un atto collettivo.
In entrambe le ipotesi il contratto sarà perfetto dopo che tutti i soggetti che devono concorrere a costituirlo avranno manifestato la loro volontà favorevole alla produzione del contratto; intanto però, via via che si esprimono i consensi singoli tra ciascuno dei soggetti dell'atto collettivo e l'altra parte o fra ciascuna delle parti consenzienti, si producono effetti preliminari consistenti nell'irrevocabilità del consenso prestato e nell'obbligo di non impedire la formazione del contratto (ad esempio di non compiere atti rivolti ad impedire che gli altri soggetti prestino il loro consenso): l'art. 1059 dà argomenti decisivi per tale soluzione (v. ultra, sub art. 1331, n. 2).
Tuttavia è possibile che il contratto plurilaterale si formi indipendentemente dalla prestazione del consenso di tutti coloro ai quali è stata diretta la proposta, qualora la partecipazione di chi non accetta non debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale: gli articoli 1420, 1446, 1459 e 1466 permettono di giungere alle poste conclusioni.