Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 4634 del 28 febbraio 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

Il requisito della forma scritta richiesto, per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, dall'art. 23 del regolamento CEE n. 44 del 2001, è da ritenersi rispettato - sulla scorta dei criteri ermeneutici dettati con le sentenze della C.G.C.E. n. 24 del 1976 e n. 221 del 1985 - non solo nel caso di accettazione scritta della predetta clausola, ma anche quando il contratto sia stato concluso per accettazione tacita, mediante la sua esecuzione ai sensi dell'art. 1327 c.c., se il rapporto sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola risulti regolarmente accettata per iscritto e costantemente applicata, senza che emergano elementi tali da giustificare la presunzione di una volontà contraria a tale ininterrotta prassi negoziale.

(massima n. 2)

Poiché non si rinviene nell'ordinamento una norma che espressamente regoli il regime delle spese del giudizio di merito nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero, deve farsi applicazione analogica dell'art. 385, secondo comma, c.p.c. equiparando, ai limitati fini delle spese, tale pronuncia a quella di cassazione senza rinvio; infatti, non è ipotizzabile che venga omessa una regolazione delle spese del giudizio di merito, né che la parte interessata possa instaurare autonomo giudizio per il recupero, ostandovi il principio generale secondo cui le spese devono essere liquidate dal giudice della causa cui si riferiscono.

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