Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1774 del 7 marzo 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Affinché il contratto possa intendersi concluso nel tempo e nel luogo dell'iniziata esecuzione senza una preventiva accettazione della proposta — esattamente indicativa del contenuto del contratto in modo da consentire di ravvisare un'accettazione tacita della stessa proprio nella detta esecuzione — è necessario, ai sensi dell'art. 1327 c.c., che ciò sia richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi o che vi sia comunque una espressa richiesta in tal senso del proponente.

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