Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4035 del 22 dicembre 1969

(1 massima)

(massima n. 1)

Per l'applicabilitā della norma di cui all'art. 1327 c.c. (esecuzione senza preventiva risposta), ai fini della individuazione del luogo di conclusione del contratto č del tutto arbitrario limitare il concetto di esecuzione all'adempimento della prestazione di uno dei contraenti, escludendo l'adempimento della prestazione dell'altro, se consistente nel pagamento di una somma di denaro.

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