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Articolo 1336 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Offerta al pubblico

Dispositivo dell'art. 1336 Codice Civile

(1)L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta [1326], salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi(2).

La revoca(3) dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.

Note

(1) L'offerta al pubblico non va confusa con la promessa al pubblico che non è una proposta contrattuale ma una promessa unilaterale (1989 ss. c.c.), vincolante di per sè, senza che debba essere accettata.
(2) L'offerta al pubblico completa, cioè che contiene tutti gli elementi necessari al sorgere del contratto, consente che il contratto si concluda con la sola dichiarazione di accettazione del destinatario, purché non sia disposto diversamente da circostanze o usi.
(3) La revoca può essere fatta finché l'accettazione dell'oblato non sia portata a conoscenza del proponente, secondo la regola generale (1328 c.c.).

Ratio Legis

L'offerta al pubblico risponde ad esigenze strettamente commerciali poiché consente di rivolgere la proposta di concludere il contratto a molti soggetti in modo veloce e non dispendioso rispetto a quanto accadrebbe con una singola proposta a ciascuno di essi. La medesima ratio è sottesa alla disciplina della revoca.

Brocardi

Ad incertam personam

Spiegazione dell'art. 1336 Codice Civile

Offerta al pubblico e promessa al pubblico

L'offerta al pubblico è stata regolata dal nuovo codice separatamente dalla promessa al pubblico (art. 1989), per quanto la dottrina anteriore ricomponesse quest'ultima nella più ampia figura della prima. Da ciò la necessità di non considerare come offerta al pubblico ogni e qualsiasi dichiarazione rivolta a persona determinata, ma soltanto quella che non riveste i connotati dell'art. 1989.

Vari elementi positivi si traggono dagli articoli 1336 e 1989 per la determinazione della figura giuridica dell'offerta al pubblico.

Valendo come proposta, essa deve potersi considerare quale elemento di un rapporto contrattuale da costituire, là dove la promessa al pubblico è una promessa obbligatoria unilaterale, la cui efficacia dipende dalla pubblicazione della dichiarazione di cui consta (art. 1989).

L'offerta al pubblico, ancora, è dichiarazione di consenso al contratto, che attende di scambiarsi con una dichiarazione del destinatario che vi concordi pienamente; la promessa al pubblico non attende invece un consenso del destinatario, ma soltanto la comunicazione è la prova dell'esistenza della situazione che vi è enunciata o del compimento dell'azione richiesta dal promittente.

Diversità di funzioni spiegano ulteriormente la autonomia delle due figure, perché l'offerta al pubblico attinge il requisito della pluralità dei destinatari o dal bisogno di distribuire fra un'estesa massa di persone la prestazione che è oggetto dell'offerta, al fine di accelerare la circolazione dei beni e moltiplicare il numero di coloro che potrebbe goderne, o dall'esigenza di eccitare la concorrenza ai fini dell'attuazione dell'interesse rivelato dall'offerta medesima, mentre, nella promessa, solo questo secondo bisogno viene in evidenza.

L'una e l'altra hanno tuttavia una base comune nell'indeterminatezza della persona del destinatario, la quale cesserà nell'atto dell'appropriazione dell'effetto della dichiarazione, e che in entrambe le ipotesi può essere semplicemente relativa, come quando la proposta si indirizza ad una categoria della quale si conosce la costituzione soggettiva (v. supra, sub art. 1332, n. 2).

Questo comune fenomeno della direzione al pubblico, che si riverbera nella denominazione scelta della legge per le due figure, unifica però soltanto alcuni aspetti di esse, in modo che ne lascia integra l'autonomia rispettiva. La quale poggia con importanza rilevante anche sul carattere della prestazione a cui si riferisce la promessa al pubblico, che è remuneratoria o di liberalità in relazione ad un risultato già conseguito o ad una situazione preesistente e, quando è data con riguardo ad una prestazione futura del destinatario, non si pone come corrispettivo di questa, ma sempre quale ricompensa o premio, per l'attività svolta a soddisfazione di un interesse anche morale del promittente.


L’offerta al pubblico come proposta

L'offerta al pubblico nel senso già esposto (v. supra, n. 1) non soltanto vale come proposta, secondo la dizione dell'art. 1336, ma ha la natura della proposta. Non è privo di importanza che il codice tratta dell'offerta al pubblico a proposito della formazione del contratto; ma ha maggior valore che il codice stesso indica come finalità della proposta al pubblico la conclusione di un contratto. Ciò corrisponde alla realtà, perché è un dato di esperienza che colui il quale fa un'offerta al pubblico vuole rimanere obbligato a prestare a seguito dell'accettazione di una qualsiasi persona che appartenga a quel gruppo al quale l'offerta fu rivolta, e reciprocamente una qualsiasi persona che appartenga a quel gruppo al quale l'offerta fu rivolta non intende che l'offerente sia obbligato a prestare prima che abbia notizia dell'accettazione. Prima di tale notizia non vi è altro che l'intenzione di ritenere concluso il contratto per il solo fatto dell'accettazione.

La teoria che conferiva alla offerta al pubblico il valore di dichiarazione unilaterale obbligatoria che non esigeva per la produzione dei suoi effetti la cooperazione del destinatario (teoria unilaterale), sostenuta in Germania è contestata in modo unanime dalla dottrina italiana, non solo manca di fondamento dommatico, ma oggi si palesa priva di fondamento positivo. La teoria dell'offerta di contratto ha prevalso nella dottrina italiana; e su essa sostanzialmente si plasma la teoria del negozio giuridico, che attribuisce all'offerta al pubblico natura negoziale e che, potendo riferirsi anche all'offerta rivolta a persona singola, non ha la virtù di risolvere il problema della natura specifica di quella al pubblico.

Non contraddice all'idea del contratto l'indeterminatezza della persona del destinatario dell'offerta, perché il contratto sorge quando, mediante l'accettazione, si è individuata la persona del contraente: perché il contratto sorge fra persone determinate e non in incertam personam.

L'offerta diretta ad una pluralità illimitata di persone non è offerta a persona incerta, né esprime una volontà di obbligarsi priva di limiti.

a) L'offerta al pubblico potrebbe intendersi come diretta a persona incerta se suo destinatario dovesse ritenersi il pubblico come insieme od unità di persone o colui che si identificherà come accettante il pubblico non è un soggetto di diritto e la destinazione al futuro accettante degli effetti della proposta vorrebbe dire certamente che fino a quando l'accettazione non interviene, si ha un'offerta senza destinatario. Destinatario dell'offerta a invece colui che potenzialmente è in grado di divenire accettante, cioè le singole persone costituenti un gruppo o una categoria, se l'offerta ha in sè tale carattere da doversi intendere rivolta ad una cerchia di persone particolarmente qualificata; tutte le singole persone costituenti la cerchia del pubblico, senza distinzioni di classi e di categoria se l'offerta è suscettibile di interessare tutti i ceti di un gruppo sociale, come quando si offrono oggetti di vestiario o di abbigliamento, utensili da cucina ecc., che possono essere richiesti anche da categorie sociali di grado elevato se pur concernono merci di media qualità.

L'incertezza della persona del destinatario sparisce se l'offerta offre la possibilità di individuarla; così come al requisito della determinatezza dell'oggetto dell'obbligazione non ripugna che esso sia originariamente indeterminato se viene dato il modo per determinarlo in futuro; con il che però si potrà spingere il ragionamento fino ad affermare che nell'offerta a persona indeterminata è fungibile la persona dell'accettante o soltanto in quanto si ritenga che all'offerente non interessa che accetti l'uno o piuttosto l'altro del pubblico, non in quanto possa credersi che all'accettante si possa indifferentemente sostituire altri nel rapporto, dopo la sua costituzione (v. ultra, sub b).

b) L'offerta al pubblico non induce volontà di obbligarsi priva di limiti, ché anzi li contiene implicitamente quando non li ha in modo espresso.

Contiene limiti obiettivi anche se la prestazione non è determinata, perché in tal senso l'offerta deve ritenersi ristretta a quella quantità o che, secondo buona fede è in relazione alle circostanze, potrebbe ritenersi compatibile con le possibilità dell'offerente e imprenditore, con l'organizzazione della sua impresa: l’offerta si intenderà fatta, cioè, per la quantità di merci esistenti nel magazzino o nell'apparecchio automatico di chi offre, per la quantità che l'offerente può ricavare dal proprio fondo, per il numero di posti disponibili nell'aeromobile, nel piroscafo, nel treno, nella nell'albergo, nel teatro dell'offerente, ecc. Ogni accettazione restringerà l'estensione dell'offerta di quel tanto che costituisce dovuta all'accettante, fino a quando, intervenuta l’appropriazione di ciò che rimane dell'offerta, questa si estinguerà.

La proposta al pubblico soggiace a limiti temporali perché, anche se non porta un termine espresso di durata, questo termine lo fa ricavare dalla natura del contratto alla cui conclusione mira, dalle parti del suo contenuto, dagli usi; non si deve nemmeno escludere in relazione alle caratteristiche dell'offerta, l'accettante abbia il diritto di chiedere all'autorità giudiziaria la fissazione di un termine che estingua la possibilità di una appropriazione ulteriore della dichiarazione da parte dei destinatari: un interesse esiste, al riguardo di ciò soltanto in quanto, in base all'offerta, il diritto dell'accettante sia all'evento che non si appropri dell'offerta chi abbia requisiti poziori rispetto a quelli che egli possiede (esempio: concorsi pubblici). Si risolve in un limite temporale anche la facoltà di revoca, la quale, in ogni caso in cui un termine implicito non possa ricavarsi dalle circostanze, chiude il periodo di validità dell'offerta e quindi dà allo stesso offerente il potere di respingere quella portata che eventualmente la sua offerta non lasciava trapelare.

L'offerta al pubblico può avere anche limiti soggettivi, e in duplice senso. Per quanto non si possa ipotizzare per un contratto di fiducia (v. ultra, n. 3), tuttavia, se ha per oggetto una prestazione di carattere collettivo, che pone cioè in causale relazione di fatto tutti gli accettanti (come nei servizi di trasporto o negli esercizi pubblici), l'offerta al pubblico esclude tutti coloro che potrebbero recare agli altri destinatari dell'offerta molestia, ribrezzo o pericolo. In secondo luogo è pure implicito che l'offerta non si indirizza a tutti coloro con i quali, per le qualità personali, può ritenersi che l'offerente non abbia convenienza di venire a rapporti: l’ipotesi concerne anzitutto il gerente di esercizi pubblici, il quale potrà respingere tutti coloro che per l'aspetto esteriore, per la notoria infamia, o per la presumibile insolvibilità potrebbero recargli discredito o pregiudizio, ma concerne ogni e qualsiasi offerta in quanto possano essere influenti le qualità personali dell'accettante con riguardo al contenuto del rapporto al quale mira l'offerta e alla stessa persona dell'offerente. In modo che quella che è stata detta fungibilità della persona dell'accettante (v. supra, sub a) ha un carattere relativo, mutevole per ogni tipo di offerta, e secondo la rilevanza maggiore o minore che può acquistarvi l'elemento personale, in base all'opinione che la generalità potrebbe formarsi.


Offerta al pubblico e invito ad offrire rivolto al pubblico

Si è parlato di un'offerta al pubblico che vale come proposta, con riferimento ad un tipo di dichiarazione rivolta a persona indeterminata che abbia tali requisiti da potere legittimare l'equiparazione fatta dalla legge: una dichiarazione che contenga gli elementi essenziali di un contratto e per la quale non accade che le circostanze o gli usi dirigano verso un effetto diverso dalla proposta o non escludano qualsiasi effetto giuridico.

In questo senso non sono offerte al pubblico la pubblicazione di listini e di programmi, la pubblicità indicatrice dei servizi che l'imprenditore potrebbe prestare, che vengono fatte con l'intenzione di provocare offerte e non di effettuarne, e che comunque non di rado non implicano determinazione di tutti gli elementi essenziali del contratto. La sola indicazione dei prezzi per le prestazioni che l'imprenditore è in grado di compiere può, se mai, impegnarlo a non chiedere corrispettivi diversi per il caso in cui gli vengano rivolte delle offerte; ma non avrebbe effetto giuridico ulteriore. Qui, come si vede, operano gli stessi principi che si affermano per distinguere l'offerta dall'invito ad offrire nel caso di dichiarazione a persona determinata, non essendo sufficiente a creare particolarità di situazione la direzione della dichiarazione di volontà al pubblico anziché ad un soggetto particolarmente individuato; così come non basta a costituire differenze la direzione ad una pluralità di persone non determinate, per degradare ad invito una dichiarazione di volontà avente tutti i caratteri di completezza dell'offerta contrattuale, e qualificata dalla intenzione del dichiarante di ritenersi obbligato a seguito dell'accettazione di un quivis de populo.

Non sono offerte al pubblico le grida di mercato con le quali il venditore ambulante esalta i pregi delle proprie merci, trattandosi di manifestazioni di iattanza, quindi prive di serietà.

Non è offerta al pubblico la dichiarazione avente per oggetto un vincolo giuridico nel quale può venire in particolare considerazione la persona dell'altro contraente (mandato, matrimonio, società): l'intuitus personae in tal caso giustifica il potere del dichiarante di scegliere la controparte con arbitrium merum, e questa discrezionalità conduce verso l'invito ad offrire, perché fa dipendere l'efficacia dell'accettazione da una ulteriore determinazione volontaria dell'offerente e quindi differisce ad un tempo futuro la manifestazione della sua volontà diretta alla conclusione del contratto.

Analogamente non è offerta quella in cui l'offerente dichiari che darà corso solo alle accettazioni di persone benevise; ma è diverso il caso in cui la dichiarazione contenga l'indicazione dei criteri che il dichiarante seguirà per la scelta del contraente, perché allora vi è implicita destinazione della dichiarazione soltanto a coloro che hanno le qualità espressamente determinate, e rimane esclusa la mera discrezionalità di scelta da parte del dichiarante, al quale, se mai, la dichiarazione attribuisce il potere di accertare l'esistenza dei presupposti presi in considerazione. Il che fa ritenere determinabili e non incerte le persone alle quali la dichiarazione si rivolge, e comunque, escludendo la prevalenza del mero arbitrio dell'offerente, non lascia dubbi circa la esistenza in lui di un'effettiva volontà di rimanere obbligato a seguito dell'accettazione.


Figure speciali di offerte al pubblico

Sono invece offerte al pubblico l'esposizione in vetrina o nei banchi di vendita, la gestione di un pubblico esercizio, di uno stabilimento industriale, di un albergo, di uno studio professionale, la circolazione dei mezzi di trasporto, il collocamento di apparecchi automatici, ecc., quando si accompagnano ad altre manifestazioni determinative delle singole prestazioni. I casi considerati devono configurarsi come altrettante dichiarazioni tacite, le quali devono intendersi destinate alla conclusione di contratti per il solo fatto dell'accettazione da parte delle singole persone componenti della pluralità al cui ambito le manifestazioni si indirizzano; infatti nei casi predetti, la dichiarazione è messa nella immediata disposizione del pubblico, per consentirne l'appropriazione a chiunque vi abbia interesse, senza che occorra una nuova determinazione di volontà dell'autore della prima dichiarazione.

a) Si è sostenuto che in tutti questi casi deve ammettersi l'esistenza di un'offerta anche se manchi la determinazione dei corrispettivi richiesti, rispetto a coloro i quali, riguardo a tale elemento contrattuale, si rimettono alla volontà di chi è autore della manifestazione. Ma l'assunto non persuade perché fa derivare dal contegno del destinatario della dichiarazione la identificazione della sua natura di offerta, mentre questa natura dovrebbe risultare dalle intenzioni del dichiarante e dal contenuto della dichiarazione. E non può essere intenzione del dichiarante che la dichiarazione abbia valore di invito per coloro che non si rimettano a lui e di offerta per gli altri, che anzi il carattere della dichiarazione induce a ritenerne unitario il significato e quindi unica la natura. Invece hanno valore di offerta quelle dichiarazioni che possano intendersi condizionate per tutti i destinatari all'accettazione del prezzo o del corrispettivo corrente o di quello che il dichiarante indicherà o che egli è solito fare; in tal caso infatti la dichiarazione è integrabile nell'elemento attualmente mancante.

b) Si è negato che possa costituire offerta al pubblico l'esposizione di automatico e, nel contratto che ne deriva, si è spostata la figura dell'offerente dalla persona che espone a quella che usa dell'apparecchio. Però una tesi del genere ammetterebbe che l'accettazione si abbia con il regolare funzionamento dell'apparecchio, e quindi considererebbe la predisposizione di tale funzionamento come preventiva manifestazione della volontà di accettare la proposta di chi usa dell'apparecchio, se pure non condurrebbe a personificare l'automatico. Costruzione artificiosa questa, che è stata giustamente respinta, e che non convince perché dà valore di semplice invito ad offrire all'esposizione di automatico, nel tempo stesso in cui si dice che con l'esposizione si vuole predisporre un mezzo capace di comunicare la prestabilita volontà di accettazione dell'offerta implicita nell'uso. Quest'ultimo effetto non può essere quello proprio di un invito ad offrire; e d'altro canto, esprimere la preventiva accettazione di un'offerta futura che si mantenga in limiti predeterminati, val quanto dire notificare quali siano le condizioni alle quali il soggetto si riterrebbe vincolato. Ora ciò non può essere se non offrire il contratto. Non si intenderebbe il perché solo l'esposizione di un automatico debba dar luogo a manifestazione di preventiva accettazione di un'offerta futura, e non anche tutte le dichiarazioni alle quali, per la loro completezza, si suol dare la denominazione di offerta

Offerte al pubblico sono pure gli incanti, i concorsi, i programmi di sottoscrizioni.

Per gli incanti pubblici (fra presenti o fra assenti) si è sostenuto che il banditore non fa che invitare ad offrire, riservandosi di accettare quelle offerte che egli crede più convenienti. Questa dottrina non tiene conto del fatto che la licitazione, ossia l'indicazione del prezzo al quale contrarrebbe il destinatario del bando, è dichiarazione irrevocabile e impegna il dichiarante qualora l'importo che essa indica non sia superato da altri, senza che occorra una nuova manifestazione del banditore; il banditore constata, se mai, che non si sono indicati prezzi superiori (e in ciò consiste la c. d. aggiudicazione), ma non esprime alcuna accettazione del prezzo che si è raggiunto. Il che dimostra che egli già prima della licitazione aveva manifestato una volontà favorevole al contratto. La circostanza che il prezzo sarà quello massimo raggiunto nella gara non induce incompletezza della dichiarazione del banditore, il quale si rimette all'uopo al giuoco della gara, che, se non determina preventivamente il corrispettivo, lo rende certo determinabile. Ogni licitazione dunque perfeziona un contratto condizionato alla mancanza di licitazione maggiore. Se si tratti di condizione sospensiva o risolutiva è discusso; ma la tesi della condizione sospensiva è preferibile perché l'obbligo del licitante ha efficacia dal momento in cui non viene offerto un prezzo superiore a quello che egli ritenne di sua convenienza. Né sembra possibile distinguere gli incanti fra presenti da quelli fra assenti sol perché in questi ultimi, svolgendosi l'incanto a schede segrete, le licitazioni non si succedono in dipendenza l'una dall'altra. Il licitante che indica il prezzo di sua convenienza non può mai nutrire aspettativa incondizionata, essendo in re che subordini la sua dichiarazione al risultato della gara; donde egli può ritenersi vincolato fino a quando il banditore non ha avuto notizia di una licitazione superiore, né il banditore può ritenerlo vincolato oltre tale momento se diede all'offerta la forma di un bando destinato a provocare una concorrenza di licitazioni per il conseguimento del suo vantaggio maggiore. In caso di incanto fra assenti può esservi soltanto difficoltà di provare il momento in cui il banditore ha notizia della licitazione maggiore, ma ciò non influisce sulla sostanza del rapporto.

Anche nei concorsi pubblici ogni concorrente, con la sua accettazione dà vita ad un rapporto condizionato (di lavoro). Condizionato all'evento che altri non possa essere dichiarato vincitore; e, poiché l'efficacia del rapporto viene ritardata fino all'accertamento dell'inesistenza di altro concorrente più meritevole del primo, la condizione sospensiva anche per il concorso si configura esistente. Questo meccanismo non dà indeterminatezza alla dichiarazione rivolta al pubblico, perché la dichiarazione contiene sempre l'indicazione dei criteri in base ai quali dovrà farsi la scelta dei concorrenti; con che rimane escluso il mero arbitrio del dichiarante.

I programmi per la sottoscrizione di azioni o di obbligazioni non sono invito a contrarre nemmeno quando le sottoscrizioni sono chieste per un fabbisogno determinato e possono quindi non essere accolte per l'ammontare che supera il fabbisogno medesimo. Tale riduzione concernerà soltanto le sottoscrizioni raccolte successivamente alla copertura del capitale richiesto; per le altre non manca nel promotore o nella società l'intenzione di ritenere perfetto il contratto con la semplice accettazione. Conclusione questa che egualmente deve ritenersi valida quando il programma di sottoscrizione prescrive che in caso di eccesso sul fabbisogno si ridurrebbero proporzionalmente tutte le sottoscrizioni o quelle che superino un determinato importo; l'arbitrio di chi pubblica il programma, che potrebbe indurre verso l'invito ad offrire, anche in tal caso viene a mancare.


Offerta unica e offerta plurima

L'offerta al pubblico dunque può avere per oggetto una prestazione sola (offerta unica) o una pluralità di prestazioni (offerta plurirna).

La distinzione ha importanza perché, mentre per la prima non può darsi più di una accettazione efficace, per la seconda più accettazioni possono concorrere fino ad esaurimento dell'oggetto della prestazione indicata nella proposta. Nell'offerta unica il contratto sorge con la prima accettazione, in modo che realizza l'interesse dell'offerente solo il destinatario dell'offerta che opera in modo da far giungere per primo, al proponente, la notizia della sua accettazione; se però la direzione dell'offerta a più persone vuole provocare la concorrenza di esse per la realizzazione al meglio dell'interesse dell'offerente, il contratto sorge solo con quell'accettante che adempie alla condizione dell'offerta o abbia i requisiti da essa determinati. Nell'offerta plurima hanno effetto tutte le accettazioni che trovano disponibile una prestazione; e così realizzano l'interesse dell'offerente i destinatari dell'offerta che operano in modo da far pervenire la loro accettazione prima che la proposta possa ritenersi estinta per mancanza di oggetto. Un conflitto può tuttavia sorgere quando si hanno più accettazioni contemporanee nell'offerta unica o anche nella offerta plurima per residuo dell'oggetto. Se l'accordo degli accettanti non viene a frazionare fra essi la prestazione o se la prestazione è indivisibile prevale nel nostro diritto il principio dell'inefficacia di tutte le accettazioni, in base alla considerazione che l'offerente non può essere costretto a dare la stessa cosa a più persone così come non è tenuto a dare più volte la stessa cosa ad una sola persona. La soluzione non convince perché un conflitto di diritti non può risolversi con l'elisione dei diritti stessi, ma con il sacrificio di uno o di più a vantaggio di uno o di alcuno di essi, o con l'attribuzione di una parità di diritti sulla cosa ai soggetti che sono titolari di quelli in collisione, vale a dire con la costituzione di una situazione di parità, di diritti sulla medesima cosa. Dato che il criterio della prevenzione non può nella specie valere, altra soluzione non v'è che quella di applicare il principio del concorso di diritti e quindi di ritenere che il contratto si è perfezionato con tutti coloro che hanno accettato simultaneamente; i quali però non acquisteranno diritti esclusivi sulla prestazione indicata nell'offerta, ma diritti limitati dalla posizione di comunione in cui il concorso pone gli accettanti. Questo principio sarà valido anche in altra ipotesi di conflitti che può sorgere in relazione ad una offerta unica: l'ipotesi in cui l'offerta mira a provocare una gara fra i più capaci. Più accettanti di uguale capacità, avranno diritti in comune sulla prestazione che è oggetto dell'offerta.

Vero soltanto che talora la natura dell'oggetto non permette di stabilire una comunione di diritti, e certo per tal caso una soluzione diversa si impone: è il caso del posto in un veicolo, che non può essere occupato contemporaneamente da più accettanti dell'offerta fatta dal vettore. Non convince l'assunto secondo il quale l'accettazione simultanea da parte di più persone eccede in tali casi i limiti dell'offerta e quindi costituisce nuova proposta, di fronte alla quale il vettore deve esprimere una volontà di accettazione perché il contratto abbia a sorgere. L'assunto considera le varie accettazioni come un solo tutto di fronte all'offerente; il che è contrario alla realtà, non solo, ma non aderisce nemmeno ad una situazione apparente, perché anche l'offerente scorge come distinte le accettazioni pervenutegli nello stesso tempo, le quali non gli si presentano come collegate da un legame che stringe in rapporto i vari accettanti, esteriormente riconoscibile e quindi opponibile al terzo. L'autonomia delle singole accettazioni, non è, in sostanza, pregiudicata ed eliminata dalla contemporaneità della loro presentazione.

Il conflitto fra i vari accettanti si risolve invece agevolmente nel caso in discussione dando tutela a colui che dimostra alla prestazione indicata nell'offerta al pubblico, un qualsiasi interesse che, secondo le circostanze, è in una valutazione obiettiva e di buona fede, sia da ritenere degno di ragionevole preferenza: interesse sia pure ricollegabile ad una situazione di mero fatto; e tale anche da mettere in gioco la sola sfera dei motivi e le esigenze personali del titolare, ma interesse che, per la sua maggiore rilevanza rispetto a quello identico di un altro, sia suscettibile di essere valutato dalla generalità come capace di subordinare l'interesse concorrente. Domina l'ordinamento giuridico un principio di solidarietà degli interessi individuali, che, in mancanza di altro criterio legale per la soluzione dei conflitti fra diritti incompatibili, consente di comporre questi in equità e di evitarne ogni egoistica considerazione facendo apprezzare ciascun diritto con criteri prettamente sociali o morali, in rapporto a un più sfavorevole apprezzamento di cui il diritto concorrente è suscettibile.


Momento in cui l’offerta acquista efficacia

Si fa luogo ad un contratto unico quando l'offerta è unica, a tanti contratti quante sono le accettazioni se l'offerta è plurima, salvo che, per la natura del contratto da concludere, o per la sua disciplina particolare, non possa ciò non pertanto, ritenersene l'unità, come è, ad esempio, per il mutuo obbligazionario risultante da un'unica offerta al pubblico. Ciò però non esclude che l'offerta sia in ogni caso un atto unitario, in modo che uno solo è il momento in cui essa acquista efficacia.

Non è detto espressamente dal codice quale sia questo momento. Esso non può consistere, come per l'offerta a persona determinata, nel tempo della cognizione della dichiarazione dell'offerente, perché il sistema della cognizione presuppone la messa in moto di un processo di notificazione personale per il destinatario, che invece non è possibile quando sono indeterminati i soggetti ai quali l'offerta è diretta; per giunta resta ignoto il destinatario che non ha accettato, in modo che, rispetto a lui rimarrebbe incerto il momento in cui l'offerta ha potuto acquistare la sua efficacia. La tesi della cognizione poi farebbe acquisire all'offerta un'efficacia graduale, poco alla volta che essa viene conosciuta dai singoli destinatari, in contrasto con il carattere unitario che ad essa si è attribuito.

A questo carattere non si adeguerebbe in verità, nemmeno il sistema della recezione, se lo si considerasse in una espressione rigorosa, presupponente quella individuazione del destinatario che l'offerta al pubblico non consente. Ma per aderire alle esigenze del sistema stesso, interpretato nella sua logica ed esatta portata, basta semplicemente l'immissione della dichiarazione nella sfera della normale percepibilità del destinatario, in modo che la dichiarazione ha efficacia per il solo fatto che il destinatario è messo in condizione di percepirla, anche se non la percepisca effettivamente. Se il destinatario è soggettivamente determinato, il sistema della recezione vorrà che la dichiarazione sia condotta nella sfera appartenente al soggetto particolarmente individuato; ma se il soggetto è individuato come membro di una pluralità (quivis de populo), per soddisfare alle esigenze della recezione, sarà sufficiente condurre la dichiarazione nella sfera di percepibilità del soggetto con l'uso di uno dei mezzi che rendono pubblica la dichiarazione e consentono di fame apprendere il contenuto al maggior numero di persone possibile. La efficacia della dichiarazione rimonterà allora al tempo in cui essa viene pubblicata. Che a questo principio abbia aderito il codice per ciò che concerne l'offerta al pubblico si può desumere dall'art. 1989, nel quale il riferimento alla pubblicazione dell'efficacia della promessa al pubblico non si saprebbe giustificare come esigenza particolare delle promesse obbligatorie, e deve perciò considerarsi quale applicazione di principi generali presupposti per ogni dichiarazione diretta al pubblico, sia che trattisi di offerta sia che trattisi di promessa.


Forme di pubblicità

Una forma particolare di pubblicità non è prevista dalla legge; e vale quindi quella forma che meglio soddisfa il bisogno di rendere percepibile la dichiarazione alla pluralità di persone cui è diretta. Questa forma sarà varia anche a seconda della quantità delle persone che fanno parte della pluralità e a seconda della natura dell'offerta; l'uso in ogni caso darà gli opportuni indirizzi. La forma scelta avrà la sua importanza anche per chiarire quale sia stata la cerchia delle persone a cui l'offerta è stata rivolta, essendo ovvio che un'offerta resa pubblica in modo che sia percepibile solo da una categoria di persone non può essere stata diretta a membri di altra. categoria.

Questa forma regola anche la pubblicità della revoca dell'offerta, nel presupposto che, se essa è sufficiente per rendere percepibile al destinatario l'offerta, dovrà anche bastare per rendere conoscibile la desistenza del recedente; se poi l'offerta è stata espressa mediante fatti concludenti, la revoca potrà risultare da fatti di uguale importanza giuridica (chiusura del negozio o dello stabilimento, ritiro dell'automatico, chiusura dell'esposizione, ecc.). Che la revoca non sia stata effettivamente conosciuta, non è rilevante per l'art. 1336; nel che è da vedere una applicazione coincidente del principio per cui la revoca dell'offerta a persone determinate è efficace indipendentemente dalla sua percezione reale da parte del destinatario e dell'altro per il quale la pubblicità, nell'offerta al pubblico, è il maximum di notifica al quale può aspirarsi.


Revocabilità dell’offerta al pubblico

L'art. 1336 ha risolto in senso affermativo la questione della revocabilità dell'offerta al pubblico, anche su tal punto parificandola all'offerta a persona determinata. Sembra giustificata l'opinione che esclude il diritto dell'accettante ai danni per revoca dell'offerta dato che l'offerta al pubblico suscita aspettative minori di quella rivolta a persona determinata, ed anzi non dà la certezza al destinatario che la sua accettazione sia capace di creare il vincolo al quale l'offerta mirava. O l'offerta è unica, e l'accettante non è in condizione di prevedere se la sua accettazione arrivi prima di ogni altra o, quando l'offerta vuol provocare una gara, se altri prima di lui abbia accettato, che meglio realizzi l'interesse dell'offerente; ovvero l'offerta è plurima, e l'accettante ignora se prima di lui vi abbia aderito un numero di persone tale da lasciare un margine per l'efficacia di un’ulteriore accettazione. In queste condizioni l'accettante intraprenderebbe l'esecuzione del contratto al quale si dirigeva l'offerta esclusivamente a suo rischio e pericolo.

Fu sostenuto che la revocabilità, sia nell'essenza dell’offerta al pubblico, per la quale non si potrebbe concepire una clausola di rinunzia al potere relativo; questa clausola produrrebbe un obbligo dell'offerente verso una persona incerta, e quindi la stessa situazione che rende inconcepibile un contratto con persona indeterminata. Quest’obbligo è però di minore importanza di quelli che scaturiscono dalla promessa al pubblico, che opera così come agisce l'offerta irrevocabile. Ciò dimostra che l'ordinamento giuridico non considera incertezza l'indeterminatezza del soggetto al quale deve riferirsi un determinato vincolo, quando è diretta ad accelerare la circolazione dei beni, a consentire la cooperazione di ogni persona della generalità che vi abbia interesse per la realizzazione di un determinato scopo economico-giuridico, a rendere possibile a qualsiasi membro della pluralità il godimento di un determinato servizio, a provocare la libera concorrenza nel fine della soddisfazione del bisogno che ha occasionato la promessa.

Talvolta l'offerta al pubblico, a seguito dell'accettazione di uno dei destinatari, diventa irrevocabile di fronte a tutti gli altri. Ciò accade quando l'offerta possa ritenersi dichiarazione unitaria così inscindibile che l'accettazione di uno possa riflettere i suoi effetti verso gli altri. Ipotesi pratiche qui presupposte sono i concorsi pubblici e le offerte di spettacolo, in cui l'inscindibilità è data, nel primo caso, dall'interdipendenza che il bando attribuisce alla situazione degli aspiranti, per cui l'esito del concorso risulta dalla comparazione delle qualità di ciascuno dei concorrenti, e nel secondo caso dal carattere della prestazione offerta, che può essere eseguita rispetto ad una massa e non ad una sola persona.


Accettazione

L’accettazione dell'offerta al pubblico ha la virtù di concentrare in colui che vi aderisce il rapporto al quale si riferiva la proposta. Questa concentrazione è vera tanto se l'offerta è unica, perché esclude tutti coloro che non sono stati più solleciti del primo ad appropriarsi della proposta, quanto se l'offerta è plurima perché esclude tutti coloro che hanno aderito all'offerta dopo l'esaurimento dell'oggetto della medesima.

Come è possibile che si dia un'offerta tacita, così è legittima una tacita accettazione; ma non ogni situazione che si costituisce fra offerente e terzo e che si ricolleghi all'offerta deve ritenersi accettazione tacita: è necessario che l'atto faccia desumere la volontà di appropriarsi della proposta pubblicata. Così l'accettazione dell'offerta di un contratto di albergo non si ha con l'occupazione di un posto nelle vetture inviate dall'albergatore alla stazione per rilevare i viaggiatori, né con l'entrata del viaggiatore in albergo, ma con la fissazione della camera nella quale il viaggiatore deve alloggiare. Così l'accettazione dell'offerta di trasporto si compie, secondo i casi, con la richiesta di fermata fatta dal viaggiatore, se il veicolo è in moto, con l'atto di salire, se il veicolo è fermo, con la richiesta del biglietto allo sportello aperto dall'esercente; il salire mentre il veicolo è in moto; è violazione di una fondamentale norma di polizia dell'esercizio (arg. art. 54 del r. d. 17 giugno 1990, n. 306) e non può essere inteso atto di accettazione, in modo che il contratto si perfezionerà quando il passeggero sarà riuscito a penetrare nel veicolo. Il contratto per automatico, a sua volta, si conclude esclusivamente mediante il compimento di quegli atti che rendono possibile il funzionamento dell'apparecchio, e che consistono nella introduzione della moneta attraverso il foro predisposto nell'apparecchio; gli altri movimenti imposti all'accettante (tirare una maniglia, premere una molla, mettersi in una determinata posizione, girare una manovella) sono atti di cooperazione che il creditore deve compiere per rendere possibile la prestazione.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

163 Nuovo è l'art. 189 che disciplina l'offerta al pubblico: l'opportunità di regolarla appariva imprescindibile per dare caratteri decisi alla promessa al pubblico dell'art. 751.
Si chiarirà la distinzione tra i due istituti quando si illustrerà l'art. 751 suddetto: qui pare utile avvertire che, secondo l'art. 189, l'offerta al pubblico ha carattere di proposta contrattuale quando determina gli elementi del contratto, salvo volontà diversa. In tal modo l'offerta stessa rimane nettamente distinta dall'invitatio ad offerendum.
Si disciplina pure la revoca dell'offerta, che deve essere fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente. Essa si differenzia dalla revoca dell'offerta contrattuale al singolo, perché non ha carattere recettizio, e cioè opera indipendentemente dalla notizia che ne abbia avuto colui che aveva conosciuto l'offerta.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

611 Invece sono figure particolari di proposte i contratti aperti all'adesione di altri (art. 1332 del c.c.) e l'offerta al pubblico che contiene gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta (art. 1336 del c.c., primo comma). Le parti che convengono di consentire l'entrata nel contratto di altri soggetti aventi uguale interesse, in sostanza si pongono nella posizione di proponenti rispetto a coloro i quali vorranno aderire al rapporto. La conseguenza è che, se non è stato convenuto diversamente, l'adesione e la revoca dell'adesione devono essere indirizzate a tutti i contraenti originari; se uno di essi non riceve l'adesione o la revoca, le dichiarazioni relative non produrranno quindi effetti. Talvolta però le parti costituiscono un organo per l'attuazione dello scopo del contratto; ad esso può dirigersi così l'adesione come la revoca dell'adesione, le quali attengono pure alle finalità del rapporto. L'offerta al pubblico, per essere considerata come proposta, deve contenere gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, in modo che si possa differenziare dagli inviti ad offrire, i quali mirano ad orientare gli interessati e a provocarne eventuali proposte. L'offerta al pubblico è regolata come figura giuridica distinta da quella della promessa al pubblico (art. 1989 del c.c., primo comma). Essa ha quale sua caratteristica fondamentale la direzione ad incertam personam; e pertanto, mentre può mettere in moto il normale meccanismo dell'accettazione contrattuale, non può soggiacere alle norme ordinarie che regolano le forme della revoca. Ignorandosi infatti quali persone abbiano avuto notizia dell'offerta, la revoca di questa non può indirizzarsi individualmente: basterà che sia resa pubblica nelle medesime forme usate per l'offerta o in forme equipollenti, prescindendosi, per la sua efficacia, dall'indagare se in concreto fu conosciuta da coloro che conobbero l'offerta (art. 1336 del c.c., secondo comma).

Massime relative all'art. 1336 Codice Civile

Cass. civ. n. 14592/2021

Nei contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell'asta pubblica, l'atto di aggiudicazione - che deve essere trasfuso in un apposito processo verbale che tiene luogo del contratto - rappresenta un atto di accertamento dell'avvenuta formazione dell'accordo in virtù dell'incontro della proposta dell'amministrazione contenuta nel bando, e costituente proposta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c., con quella del miglior offerente. Perché l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile possa prodursi già nel momento della redazione del verbale di aggiudicazione occorre, tuttavia, che il bando si riferisca ad un bene esattamente individuato, altrimenti verificandosi il trasferimento, ex art. 1376 c.c., solo al momento della stipula, in favore dell'acquirente-aggiudicatario, del susseguente rogito, in cui le parti manifestano legittimamente il reciproco consenso in relazione al bene effettivamente venduto mediante l'asta, con l'esatta e integrale indicazione di tutti i suoi estremi.

Cass. civ. n. 983/2020

In tema di reclutamento del personale nell'ambito delle società cd. "in house", ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, la scelta di avvalersi di una procedura di selezione dei candidati secondo le modalità di svolgimento delle prove di idoneità contenute in un pubblico avviso impone il rispetto delle condizioni previste nel bando, le cui prescrizioni, configurando un'offerta al pubblico a termini dell'art. 1336 c.c., sono intangibili e non possono essere modificate o integrate una volta intervenuta l'accettazione e comunque in epoca successiva all'inizio del percorso di selezione. (Nella specie, è stata ritenuta illegittima l'integrazione del bando originariamente pubblicato con la previsione di un'ulteriore prova - un colloquio psicoattitudinale - idonea a modificare le risultanze della graduatoria ai fini dell'assunzione).

Cass. civ. n. 34544/2019

Il bando di concorso per l'assunzione di lavoratori, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, in quanto preordinato alla stipulazione di contratti di lavoro che esigono il consenso delle controparti, costituisce un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art.1336 c.c., di cui è inammissibile l'integrazione o modifica in epoca successiva all'inizio del percorso di selezione, determinandosi, in caso contrario, un'alterazione della disciplina prevista per lo svolgimento della procedura. (Nella specie, il candidato, che aveva partecipato con successo ad una procedura selettiva, collocandosi in posizione utile in graduatoria ai fini dell'assunzione, era stato ritenuto non idoneo all'esito di un colloquio psicologico non previsto nel bando).

Cass. civ. n. 31979/2019

L'istituzione da parte dei Comuni di aree di sosta a pagamento, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), del codice della strada, non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore dell'area di custodire i veicoli su di esse parcheggiati, se l'avviso "parcheggio incustodito" sia esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, comma 1, e 1327 c.c.). Ne consegue che il gestore, concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia, non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità del gestore dell'area, avendo la corte d'appello accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, la presenza del cartello che avvisava l'utenza che le automobili parcheggiate non sarebbero state custodite, non rilevando, in senso contrario, le modalità concrete di organizzazione della sosta, quali l'adozione di recinzioni o speciali modalità di accesso ed uscita).

Cass. civ. n. 6930/2018

Qualora il datore di lavoro affidi la procedura di selezione del personale a una società esterna, senza tuttavia manifestare la volontà di vincolarsi ai risultati dell'operato del terzo, non si è in presenza di un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 c.c., ma di un invito a proporre, dal quale non sorge alcun vincolo giuridico, con la conseguenza che il comportamento tenuto dal datore di lavoro nella fase di informazione degli aspiranti sui risultati della selezione non può fondare una pretesa risarcitoria per violazione del generale obbligo di correttezza e buona fede, obbligo che ha sempre carattere strumentale e accessorio rispetto ad altra obbligazione di fonte contrattuale o legislativa, nella specie assente.

Cass. civ. n. 20735/2014

In materia di pubblico impiego, il bando di concorso per l'assunzione di personale ha duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo e di atto negoziale (offerta al pubblico) vincolante nei confronti dei partecipanti al concorso. Ne consegue che l'atto di approvazione della graduatoria è illegittimo qualora si ponga in contraddizione con la delibera di indizione e con il bando ("lex specialis" del concorso), mentre la clausola con cui la P.A. si riservi la facoltà di non procedere all'assunzione è nulla perché integra una condizione meramente potestativa ai sensi dell'art. 1355 cod. civ. Né, in assenza di un "contrarius actus", è possibile attribuire efficacia alcuna alla volontà della P.A. di annullare o revocare il bando, risultando l'autotutela esercitata in carenza di potere e con atti illegittimi per difetto di forma.

Cass. civ. n. 14478/2009

In tema di lavoro pubblico privatizzato, ove la P.A. abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno ed abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli, ecc.), prevedendo, altresì, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi dell'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro pubblico non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede. Il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica individuale, non disconoscibile alla stregua della natura del bando, né espropriabile (in virtù dell'art. 2077, secondo comma, c.c.) per effetto di diversa successiva disposizione generale volta, come nella specie, a posticipare la decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento.

Cass. civ. n. 5295/2007

Costituendo il bando di concorso per l'assunzione di personale una vera e propria offerta al pubblico, all'esito della selezione, per poter reclamare la illegittimità del provvedimento di non assunzione ed invocare la conclusione del contratto di lavoro ed il correlativo diritto all'assunzione, il candidato deve avere accettato la delineata offerta in maniera conforme alla proposta contrattuale e, in particolare, deve avere indicato nella domanda di partecipazione il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando. (Nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza impugnata in quanto il giudice di merito aveva ritenuto illegittima la mancata assunzione non considerando che il candidato escluso non aveva indicato nella domanda di partecipazione alla selezione di aver riportato una condanna penale all'esito di istanza di applicazione della pena o patteggiamento ex art. 444 c.p.p., nonostante il bando richiedesse l'indicazione di «ogni tipo di precedente penale»).

Cass. civ. n. 16501/2004

Ove il datore di lavoro per la copertura di posti di una determinata qualifica abbia manifestato la volontà di procedere mediante un concorso interno ed abbia, a tal fine, pubblicato un bando contenente tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli), prevedendo altresì il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, è configurabile una offerta al pubblico, la quale impegna il datore di lavoro ad adempiere le obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica soggettiva, vale a dire la modifica del precedente rapporto di lavoro, dalla quale il datore non può sciogliersi che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge e non per mutamento in peggio da parte di un sopravvenuto contratto collettivo. È tuttavia legittimo il patto con il quale, dopo l'espletamento del concorso, i vincitori sottoscrivano un nuovo contratto di lavoro che, secondo l'accertamento del giudice di merito, comporti lo scioglimento del precedente contratto per mutuo consenso e la sostituzione con quello nuovo, atteso che l'art. 2103 c.c. non vieta che le parti novino l'intero rapporto di lavoro, a condizione che il contratto novativo non dissimuli un patto contrario al divieto di assegnazione a mansioni inferiori previsto dalla norma citata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato il negozio giuridico novativo, sia sulla base della mancata deduzione di alcun motivo di invalidità dello stesso, sia argomentando dal sopravvenire nelle more tra il superamento del concorso e la sottoscrizione del contratto della trasformazione dell'Amministrazione delle Poste in ente pubblico economico con la conseguente entrata in vigore del nuovo contratto collettivo "privatistico").

Cass. civ. n. 11103/2004

Nei contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell'asta pubblica, l'atto di aggiudicazione — che deve essere trasfuso in un apposito processo verbale che tiene luogo del contratto, nel senso che costituisce prova legale dell'avvenuta stipula dello stesso — rappresenta un atto di accertamento della offerta migliore e, di conseguenza, dell'avvenuta formazione dell'accordo in virtù dell'incontro della proposta dell'amministrazione contenuta nel bando, e costituente proposta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c., con quella del miglior offerente. In tale sistema, non è necessario che la nomina del terzo da parte dell'aggiudicatario e la conseguente accettazione avvengano con la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente il rispetto della forma scritta, quale è quella del bando e dell'offerta sulla cui base si è formato l'accordo delle parti.

Cass. civ. n. 11142/1998

Il bando di concorso indetto da un ente pubblico economico per l'assunzione, in regime privatistico, di personale — che costituisce un'offerta al pubblico — è un atto unilaterale incondizionatamente libero, salvo il rispetto di norme inderogabili di legge fra le quali sono da ricomprendere i principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. Ne consegue che tali principi devono considerarsi violati nell'ipotesi in cui l'ente, per escludere dall'assunzione un aspirante risultato vincitore, si avvalga di una disposizione regolamentare interna non trasfusa né richiamata nel bando di concorso, trattandosi di norma non conosciuta né conoscibile dal candidato. (Nel caso di specie l'Enel aveva ritenuto l'inidoneità fisica di un vincitore di un concorso per «operai addetti a lavori di squadra» che faceva uso di lenti, sulla base di una disposizione, dettata dallo stesso ente ma non prevista nel bando di concorso, che prescriveva una vista naturale di 7/10 in ciascun occhio senza correzione).

Cass. civ. n. 9670/1998

Nelle procedure concorsuali sottoposte a regime privatistico, in cui il bando di concorso costituisce un'offerta al pubblico, l'interesse dei concorrenti idonei non utilmente collocati in graduatoria all'assunzione è di mero fatto — salvo il sopravvenire di circostanze quali la dichiarazione di decadenza di vincitori, che determinino il cosiddetto scorrimento della graduatoria —, e di per sé non è idoneo a radicare un loro diritto neanche un accordo tra sindacati e il datore di lavoro circa l'assunzione degli idonei, il quale deve ritenersi volto a favorire l'occupazione e non ad attribuire diritti a soggetti specificamente interessati, a meno che non risulti la volontà di una pattuizione contrattuale a favore di detti terzi. (Nella specie la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza di rigetto, sulla base del riportato principio e del rilievo che i concorrenti interessati non avevano neanche prodotto il testo dell'accordo, né allegato di essere iscritti ai sindacati stipulanti).

Cass. civ. n. 6919/1997

Nell'offerta al pubblico di contratto consensuale con effetto reale, quale la vendita, la volontà espressa dal venditore è il primo atto del procedimento della formazione progressiva del contratto, il quale ha bisogno, per produrre gli effetti propri della vendita, del solo incontro con la volontà conforme, ed espressa in forma adeguata, di altro soggetto che accetti la proprietà. Detta accettazione, una volta intervenuta, perfeziona il contratto, la cui riproduzione in forma di atto pubblico, con le modalità del contratto ripetitivo, non richiede, in caso di mancata esecuzione, una sentenza costitutiva (quale quella ex art. 2932 c.c.), non occorrendo una sostituzione di manifestazione di volontà che già v'è stata, bensì una semplice sentenza di accertamento che, supplendo alla documentazione mancante, soddisfi l'interesse della parte alla documentazione in forma pubblica del negozio. (Nella specie, la quota di un terzo di un immobile ricadeva nel compendio fallimentare ed i proprietari delle rimanenti quote autorizzavano il curatore a venderle all'aggiudicatario di quella di pertinenza del fallimento, per lo stesso prezzo che fosse risultato dall'incanto; tale autorizzazione veniva portata a conoscenza del pubblico mediante il bando di vendita ed i manifesti murali; l'aggiudicatario della quota di pertinenza fallimentare conveniva successivamente in giudizio i proprietari delle rimanenti quote per l'emissione della sentenza ex art. 2932 c.c.; il giudice del merito, qualificando come offerta al pubblico l'autorizzazione concessa dai proprietari agli organi fallimentari, accoglieva la domanda. La S.C., enunciando il principio di diritto di cui alla massima, ha cassato la sentenza del merito).

Cass. civ. n. 6590/1991

Il bando di concorso indetto per l'assunzione, in regime privatistico, di personale, all'esito di determinate procedure selettive, costituisce un'offerta al pubblico, ossia una proposta di contratto da cui deriva, in favore di coloro i quali si siano utilmente collocati nella graduatoria, la conclusione del contratto stesso. Pertanto, in caso di mancata assunzione dei vincitori, sorge a carico del proponente una responsabilità contrattuale per inadempimento e quindi l'obbligo di risarcire il danno, senza che, ai fini dell'imputabilità dell'inadempimento stesso, possano assumere rilevanza gli stati soggettivi della buona fede o del convincimento di non essere tenuto all'assunzione.

Cass. civ. n. 11568/1990

La predisposizione di apposita area per il parcheggio delle autovetture con la installazione dei cosiddetti parchimetri e l'indicazione della somma da pagare per fruire del servizio, configurano un'offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 c.c. con riguardo al contratto atipico di posteggio, che assimilabile, quanto alla sua disciplina, al contratto di deposito, si perfeziona mediante l'introduzione, nell'apposito meccanismo, della quantità di monete richieste da parte dell'interessato senza che sia necessario l'affidamento dell'autovettura ad una persona fisica, realizzandosi la consegna mediante l'immissione del veicolo nell'area approntata. Pertanto la conclusione del contratto non è impedita dall'affermato sciopero del personale dell'azienda concessionaria del parcheggio ove la proponente non abbia provveduto alla revoca dell'offerta segnalando la revoca stessa, a norma dell'art. 1336 cpv., nelle stesse forme o in forme equipollenti.

Cass. civ. n. 2064/1988

Il bando di concorso per l'assunzione di lavoratori dipendenti non è riconducibile alla previsione dell'art. 1989 c.c. (che configura la promessa al pubblico come negozio unilaterale dotato di efficacia in deroga alla regola generale stabilita dall'art. 1987 dello stesso codice e perciò vincolante per il promittente a prescindere da manifestazioni di consenso da parte dei beneficiari), ma, essendo preordinato alla stipula di contratti di lavoro che esigono il consenso delle controparti, costituisce — ove contenga gli estremi del contratto alla cui conclusione è diretto — un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c., la quale è revocabile solo finché non ne sia intervenuta l'accettazione da parte degli interessati. Tale offerta può essere di un contratto di lavoro definitivo, il quale si perfeziona con l'accettazione del lavoratore che risulti utilmente inserito nella graduatoria dei candidati idonei, oppure preliminare, il quale si perfeziona con la semplice accettazione del candidato che chiede di partecipare al concorso ed ha per oggetto l'obbligo — per entrambe le parti, o per il solo offerente nel caso di preliminare unilaterale — della stipula del contratto definitivo con chi risulti vincitore.

Cass. civ. n. 1350/1971

L'offerta al pubblico è una proposta rivolta alla generalità. La vendita in tale forma deve essere voluta dal venditore offerente e deve essere disciplinata nei modi di legge.

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relative all'articolo 1336 Codice Civile

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Anonimo chiede
giovedì 23/11/2017 - Veneto
“Buon giorno, prima di tutto grazie del servizio, non è facile trovare dei buoni consigli al prezzo pubblicizzato di 29,90 euro. Io sono agricoltore e durante l' inverno aiuto un comune limitrofo nel piano neve. La sera del 16 novembre scorso, verso mezzanotte, girando con il computer sul web sono entrato in un sito di e-commerce dove erano pubblicizzati degli attrezzi agricoli ed edili tra i quali gli spargisale, quelli che cercavo. Sono rimasto colpito da uno spargisale che veniva messo in vendita ad un prezzo "superscontato" di euro 4,33 (quattro euro/33) spese di spedizione a casa compresa. Ho subito immaginato che poteva essere un errore e che il loro prezzo probabilmente era di euro 4.330 (quattromilatrecentotrenta/00) ma ho ugualmente tentato l' acquisto. Ho seguito la procedura richiesta del portale. Mi sono iscritto al sito ed ho messo 2 spargisale nel carrello. Ho dato l' invio per l' acquisto ed il pagamento. In procedura protetta ho dato i numeri della carta di credito prepagata. Dopo pochi istanti l' ordine è stato confermato a mezzo e-mail e mi hanno pure ringraziato. La mattina dopo, verso le 08,00, è successo un putiferio. Mi hanno telefonato e spedito e-mail dicendomi praticamente di andare a quel paese e che il contratto per loro è considerato annullato in quanto comprenderebbe un banale errore riconoscibile di battitura del prezzo. Il problema secondo me è che hanno confermato l' ordine ed incassato i soldi durante la notte. Hanno fatto 3 errori...non 1! ...ed io non sono mica S. Francesco! ...anche se la mattina si sono precipitate a stornare l' addebito della carta. Volevo portarli ad una trattativa...ma continuano a fare gli indiani. Ho qualche chance? Gli spargisale sono già diventati miei? Posso andare presso la loro sede a prenderli? Che cosa mi dirà un giudice? Grazie per la risposta.”
Consulenza legale i 28/11/2017
La fattispecie in esame rientra nella nella c.d. “offerta al pubblico” disciplinata dall’art.1336 del cod.civ.
Si tratta di un particolare tipo di proposta contrattuale che ha la caratteristica di rivolgersi non ad un determinato destinatario, bensì ad una determinata collettività di possibili destinatari.
Affinché il contratto possa dirsi concluso è sufficiente che il soggetto effettivamente interessato manifesti la propria volontà di concludere l’accordo dichiarando di accettare la relativa offerta cosi come proposta.
Secondo la citata norma, pertanto, quando un venditore espone un prodotto indicando anche il prezzo e le altre condizioni, sta compiendo una “proposta di vendita” che, una volta accettata dall’acquirente, diventa vincolante.

L’offerta al pubblico può essere revocata in ogni momento dal proponente, ma tale revoca diventa efficace nei confronti di tutti i potenziali destinatari solo se viene portata alla loro conoscenza negli stessi modi in cui è stata inizialmente proposta.
Ai sensi dell’art. 1336, 2° comma, cod. civ. solo se la revoca è fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notifica.
Nel caso di un prodotto pubblicizzato su siti web, la revoca dell’offerta deve avvenire con le stesse modalità della proposta, ovvero con la pubblicizzazione del prezzo effettivamente richiesto in sostituzione di quello precedente.
Tale sostituzione non avrà, però, valore nei confronti del cliente che abbia comunque già espresso la volontà di aderire all’offerta già conosciuta mediante la conferma dell’acquisto.
In tale caso, infatti, il cliente conserva il diritto di ricevere il prodotto promesso al prezzo indicato, salvo che le condizioni generali di vendita, predisposte dallo specifico venditore, non disciplinano diversamente il caso di errata indicazione del prezzo.
In mancanza di tali condizioni generali di contratto, bisogna comunque valutare il caso concreto in quanto vige il dovere, per le parti, di comportarsi correttamente.

E’regola generale nella disciplina dei contratti che le parti devono agire secondo buona fede.
Pertanto, a fronte del dovere del venditore di spedire quanto richiesto, nei tempi concordati e al prezzo pattuito, vi è quello dell’acquirente di non abusare di errori palesemente riconoscibili.
Si fa salvo, infatti, il caso del cd. “errore riconoscibile” di cui all’art. 1431 cod. civ.
Secondo la citata norma, “l’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo”.
L’errore è, dunque, riconoscibile quando è palese, cioè tale che l’altra parte avrebbe potuto o dovuto riconoscerlo con l’uso della normale diligenza.
Il criterio di misura è dato, pertanto, dalla normale diligenza di colui che si accinge a “contrarre” e, quindi, dalla possibilità, in una persona di media avvedutezza, di riconoscere l’errore.
La riconoscibilità dell’errore deve essere accertata in relazione alle concrete circostanze del singolo caso ed alla concreta situazione soggettiva delle parti dello specifico rapporto.
Alla luce di tali principi, il venditore è obbligato a vendere solo se il prezzo errato non è riconoscibile da una persona di normale diligenza. Se il prezzo è talmente erroneo da essere riconoscibile, il venditore ha diritto di chiedere l’annullamento del contratto.

Venendo al caso in esame, a parere di chi scrive, il contratto, benché possa dirsi concluso, può essere annullato. L’acquirente avrà diritto, tuttavia, ad essere risarcito delle spese sostenute per l’acquisto.
L’errore nella indicazione del prezzo è, difatti, palesemente errato poiché eccessivamente sproporzionato al vero valore di mercato del bene oggetto di vendita.
L’acquirente, svolgendo l’attività di agricoltore ed essendo esperto di attrezzi agricoli, avrebbe dovuto accorgersi, usando la normale diligenza, che si trattava di un errore di battitura nella indicazione del prezzo.

Vista la palese riconoscibilità dell’errore, l’acquirente potrebbe essere ritenuto colpevole di avere cercato di trarre vantaggio da una situazione che era chiaramente irrealistica. Se, infatti, il prezzo dello spargisale fosse stato qualificato come “offerta speciale”, “sottocosto” o altra dicitura analoga, allora si potrebbe tentare di invocare la buona fede del potenziale compratore giacché, se un prodotto è in offerta, allora il prezzo può essere effettivamente di qualsiasi entità. In caso contrario, invece, non ci si può appellare a questa tesi per sostenere il diritto ad avere il prodotto a un prezzo ridicolo.
Sarebbe in ogni caso opportuno leggere le condizioni generali di vendita predisposte dal venditore al fine di capire anche la disciplina dettata nel caso di errore sull’eventuale indicazione di un prezzo errato in eccesso o al ribasso.