Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2401 del 13 novembre 1970

(1 massima)

(massima n. 1)

Perché possa applicarsi la regola di cui all'art. 1327 c.c., non basta che sussista la possibilitą di una immediata esecuzione del contratto, ma occorre che a questa il proponente abbia uno specifico interesse, prevalente su quello alla preventiva risposta, interesse che deve nascere dalla natura stessa dell'affare a cui il contratto si riferisce. La qualitą di cosa fungibile dell'oggetto o la predeterminazione del prezzo non costituiscono di per sé soli elementi che possano far ritenere sussistente lo specifico interesse alla esecuzione immediata del contratto, secondo la previsione dell'art. 1327 c.c.

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