Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 20225 del 7 ottobre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In riferimento al contratto di lavoro temporaneo, di cui all'art. 3 della l. n. 196 del 1997 ("ratione temporis" applicabile), la proroga del contratto, che ai sensi del comma 4 deve essere effettuata con atto scritto, costituisce negozio giuridico contrattuale e non atto unilaterale, sicché tanto la proposta di proroga che l'atto di accettazione del lavoratore devono essere redatti per iscritto, esclusa la possibilitą che l'accordo possa concludersi con l'inizio dell'esecuzione del contratto - ai sensi dell'art. 1327 c.c. - o che la volontą del lavoratore possa essere validamente espressa per fatti concludenti.

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