Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 29711 del 29 dicembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

La cosiddetta responsabilitą "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilitą contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, č configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attivitą cosģ espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attivitą svolta dal danneggiante, tanto pił ove il fondamento normativo della responsabilitą si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformitą dell'ordinamento giuridico. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/11/2015).

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