Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 8602 del 26 marzo 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine di valutare la natura concorsuale o meno di un credito, occorre tenere conto dell'elemento genetico dell'obbligazione sul piano sostanziale finanche alla stregua dell'art. 1173 c.c., di tal che deve considerarsi sorto prima della dichiarazione di fallimento il credito derivante da fonte (legge, contratto, fatto illecito o altro fatto idoneo a produrre obbligazione) verificatosi anteriormente alla dichiarazione stessa.

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