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Articolo 87 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Parentela, affinità, adozione

Dispositivo dell'art. 87 Codice Civile

Non possono contrarre matrimonio fra loro [117 c.c.]:

  1. 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta [legittimi o naturali] [75 c.c.](1);
  2. 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini [101, 116 comma 2 c.c.];
  3. 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
  4. 4) gli affini in linea retta [78 c.c.]; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo [117 c.c.] o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili [116 comma 2 c.c.];
  5. 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
  6. 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
  7. 7) i figli adottivi della stessa persona [294 c.c.];
  8. 8) l'adottato e i figli dell'adottante [300 c.c.];
  9. 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

[I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione [409]](1).

[I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale [250]](1).

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3) e 5), anche se si tratti di affiliazione [o di filiazione naturale](1). L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4), quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo [117c.c.](2).

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84(3).

Note

(1) Comma così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così sostituito dall'art. 78, l. 4 maggio 1983, n. 184.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 5 l. 19 maggio 1975, n. 151.

Brocardi

Qui sanguine inter se connexi sunt
Si sis affinis

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 87 Codice Civile

Cass. civ. n. 2848/1978

La pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio non determina la caducazione del vincolo di affinita fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge, atteso che il venire meno di tale vincolo è previsto dall'art. 78, comma 3, c.c. solo nella diversa ipotesi di declaratoria della nullità del matrimonio, e cioè, della sua invalidità originaria; e correlativamente non fa venir meno l'obbligo alimentare tra affini, che resta disciplinato dallo art. 434 c.c. pertanto, la pronuncia di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, mentre determina la caducazione dell'obbligo alimentare tra gli affini solo ove l'avente diritto passi a nuove nozze e se non siano vivi i figli nati dal matrimonio o loro discendenti, peraltro può giustificare soltanto una richiesta di revisione dell'obbligo medesimo, ove essa sentenza si traduca, anche in relazione alle statuizioni patrimoniali conseguenziali al divorzio, in un mutamento della situazione in base alla quale gli elementi siano stati riconosciuti e liquidati.

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Consulenze legali
relative all'articolo 87 Codice Civile

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Giuseppe C. chiede
sabato 26/06/2021 - Lazio
“URGENTE GRAZIE Dopo che mio figlio adottivo divorzia dalla moglie, posso io sposare la ex-nuora ? Necessita il consenso del tribunale ? Quali sono le probabilità di ottenerlo ? Da notare che entrambi sono di nazionalità tunisina, mio figlio adottivo ha ottenuto la cittadinanza italiana, ma credo che questo sia irrilevante.”
Consulenza legale i 01/07/2021
Riguardo alla nazionalità dei soggetti che intendono contrarre matrimonio, va premesso che l’art. 27 della legge n. 218/1995 (che regola il c.d. diritto internazionale privato) stabilisce che “la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio”.
Ora, poiché uno dei nubendi nel nostro caso è cittadino italiano, occorre innanzitutto precisare la nozione giuridica di affinità: questa, ai sensi dell’art. 78 c.c., è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. La norma precisa anche che “nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge”.
In particolare, con specifico riferimento al vincolo tra suocero e nuora, tra il primo e il proprio figlio sussiste un rapporto di parentela in linea retta (sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra, art. 75 c.c.), di primo grado. Ne deriva che, rispetto alla nuora, il suocero sarà affine in linea retta di primo grado.
Fornite queste necessarie informazioni, passiamo ad esaminare l’art. 87 c.c., comma 1, n. 4, secondo cui non possono contrarre matrimonio fra loro “gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili”, dunque anche in caso di divorzio.
È pur vero che lo stesso art. 87 c.c. prevede che il tribunale, su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero, possa autorizzare il matrimonio: ma ciò è possibile solo nelle ipotesi indicate dai numeri 3 (lo zio e la nipote, la zia e il nipote) e 5 (affini in linea collaterale in secondo grado). Quindi, non per gli affini in linea retta.
La situazione prospettata non muta neppure nel caso in cui il rapporto di filiazione derivi da adozione: infatti, sempre l’art. 87 c.c., comma 1, vieta di contrarre matrimonio all'adottante e al coniuge dell'adottato. Anche l’adozione è un impedimento matrimoniale non dispensabile (cioè non autorizzabile in deroga al divieto di legge); in realtà, il comma 9 si riferisce alle ipotesi di adozione di maggiorenne (artt. 291 e ss. c.c.) e all’adozione in casi particolari (art. 44 L. 184/1983).
Invece, per l’adozione c.d. “legittimante”, il divieto deve ritenersi compreso nel comma 4 dell’art. 87 c.c., sopra esaminato, in quanto, ai sensi dell’art. 27 della L. 04/05/1983, n. 184, per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.

Anna chiede
lunedì 28/02/2011 - Puglia

“Due cugini di secondo grado possono sposarsi (due ragazzi figli di cugini)?”

Consulenza legale i 28/02/2011

Nel caso esposto non vi è alcun impedimento a contrarre matrimonio.


Daniela chiede
lunedì 07/06/2010
“zio e nipote possono sposarsi?”
Consulenza legale i 09/07/2010
No, non possono contrarre matrimonio tra loro.
Citiamo dall'articolo 87 c.c.:
"3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote"