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Articolo 409 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Effetti dell'amministrazione di sostegno

Dispositivo dell'art. 409 Codice Civile

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno(1).

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Note

(1) L'istituto consente al soggetto nominato di assistere il beneficiario nei soli atti (indicati nel decreto di nomina) che quest'ultimo non sia in grado di compiere, pena l'annullabilità degli stessi. Il beneficiario potrà comunque compiere gli atti necessari al soddisfacimento delle esigenze ordinarie della propria vita quotidiana qualora (come perlopiù accade) l'amministrazione sia volta a consentire una rappresentanza per le questioni patrimoniale (Cass. sez. I n. 19971/2008).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 409 Codice Civile

Cass. civ. n. 7420/2022

In tema di amministrazione di sostegno, l'individuazione degli atti di straordinaria amministrazione che richiedono l'autorizzazione del giudice tutelare, nel caso in cui all'amministratore siano conferiti solo poteri di ordinaria amministrazione, va compiuta tenendo conto degli effetti economici degli atti, così rientrando tra quelli di straordinaria amministrazione il patto di quota lite sul compenso spettante all'avvocato che curi l'azione risarcitoria per il sinistro stradale che abbia cagionato gravi lesioni alla persona amministrata, ove quest'ultima sia priva di altre risorse economiche e con quel risarcimento debba gestire la propria vita futura.

Cass. civ. n. 5380/2020

I beneficiari di una amministrazione di sostegno sono dotati di un'autonoma legittimazione processuale non solo ai fini dell'apertura della relativa procedura ma anche per impugnare i provvedimenti adottati dal giudice tutelare nel corso della stessa, essendo invece necessaria l'assistenza dell'amministratore di sostegno e la previa autorizzazione del giudice tutelare, a norma del combinato disposto degli artt. 374, n. 5, e 411 c.c., per l'instaurazione dei giudizi nei confronti di terzi estranei a tale procedura.

Corte cost. n. 114/2019

Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d'ufficio, ritenga di limitarla –- nel provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione - tramite l'estensione, con esplicita clausola ai sensi dell'art. 411, co. 4, primo periodo, c.c., del divieto previsto per l'interdetto e l'inabilitato dall'art. 774, co. 1, primo periodo, c.c.

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Consulenze legali
relative all'articolo 409 Codice Civile

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A. A. chiede
martedì 25/04/2023
“Salve ho un fratello ricoverato in una casa famiglia affetto da schizofrenia e sottoposto ad amministrazione di sostegno. Avendo due sorelle e una madre di 93 anni come eredi e avendo validi motivi per pensare che mia sorella gli abbia fatto fare testamento a favore dei suoi di lei nipoti, vorrei tramite avvocato accedere al fascicolo depositato alla Volontaria Giurisdizione per avere copia delle cartelle cliniche da sottoporre ad uno psichiatra per periziare una sua incapacità naturale a testare e per far domanda al G.T.di estensione del Decreto di nomina. Come posso ottenere ciò, o in alternativa come posso tutelare i miei diritti?Grazie”
Consulenza legale i 11/05/2023
In linea generale la nomina dell’amministratore di sostegno, effettuata dal tribunale su ricorso dell’interessato, del coniuge, del convivente o dei parenti entro il quarto grado, comporta una limitazione della capacità di compiere atti giuridicamente rilevanti ed è volta ad offrire, a colui che ne risulta beneficiario, un’assistenza che possa incidere il meno possibile sulla capacità di agire del soggetto debole (a differenza di ciò che avviene con l’inabilitazione e l’interdizione).

Con l’amministratore di sostegno, dunque, il beneficiario viene sostanzialmente supportato nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione del proprio patrimonio ed è per questa ragione che, in assenza peraltro di alcuna specifica disposizione di legge ed in assenza di alcun espresso riferimento contenuto nel decreto di nomina dell’amministratore, colui che beneficia di tale istituto giuridico non può intendersi automaticamente privato della capacità di fare testamento.

In tal senso, oltretutto, può argomentarsi dal disposto di cui al comma 1 dell’art. 409 c.c., ove è detto che “il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno”.
In buona sostanza, il beneficiario di amministrazione di sostegno deve considerarsi pienamente capace di redigere testamento, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di nomina, e ciò perché lo stesso è pienamente capace di compiere tutti gli atti che nel decreto di apertura dell’amministrazione non sono subordinati all’assistenza o alla rappresentanza dell’amministratore.

Solo in via eccezionale il giudice tutelare ha il potere di privare il beneficiario della capacità di fare testamento, ma occorre tenere presente che, in considerazione della natura di atto personalissimo che riveste il testamento, il giudice non può disporre che il testamento sia redatto con l’assistenza/rappresentanza dell’amministratore.
Ciò comporta che se il giudice tutelare, nel valutare la situazione di salute fisica e mentale del beneficiario, ha ritenuto che non fosse necessario inserire nel decreto alcuna specificazione in ordine alla capacità di testare, non può sussistere alcuna ragione di sospettare della capacità dello stesso di disporre per testamento (e ciò, chiaramente, vale anche ai fini di una successiva impugnazione della scheda testamentaria, volta a far annullare il testamento per incapacità di intendere e di volere del testatore).
In tal senso, peraltro, si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 28 agosto 2020, n. 18042, ove si legge quanto segue:
In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può prevedere d'ufficio, ex art. 405, co. 5, nn. 3 e 4, c.c., e art. 407, co. 4, c.c., sia con il provvedimento di nomina dell'amministratore, sia mediante successive modifiche, la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario, ove le sue condizioni psico-fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà, essendo tuttavia esclusa la possibilità di estendere in via analogica l'incapacità di testare, prevista per l'interdetto dall'art. 591, co. 2, c.c., al beneficiario dell'amministrazione di sostegno”.

Con ciò vuol dirsi che sicuramente non porterebbe ad alcun risultato pratico positivo un eventuale accesso al fascicolo telematico già esistente, poiché la documentazione già acquisita non ha posto il giudice nella condizione di pronunciarsi, nel decreto già emesso, in ordine alla capacità o meno del beneficiario di testare o di donare.
Ciò che, invece, si consiglia è di avanzare, tramite l’ausilio di un legale, un’istanza per la modifica dei poteri e delle autorizzazioni dell’amministratore di sostegno, sottoponendo alla valutazione del giudice fatti nuovi (quale un aggravamento delle condizioni di salute mentale del beneficiario), che pongono il medesimo beneficiario in una situazione di incapacità di esprimere una eventuale volontà testamentaria.

Trattasi di istanza che chiunque dei soggetti sopra menzionati (coniuge, convivente o parenti entro il quarto grado) ha il diritto di avanzare, anche se non si riveste la posizione di amministratore di sostegno, producendo nuova certificazione medica attestante tale situazione di aggravamento.
In tale occasione, eventualmente e se lo si ritiene necessario, anche a richiesta del medico che sarà chiamato a valutare lo stato di salute mentale del beneficiario, sarà possibile chiedere di estrarre dal fascicolo telematico già esistente copia della documentazione sanitaria prodotta e sulla base della quale è stato emesso il decreto di nomina di cui già si è in possesso.