Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 11631 del 30 aprile 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di separazione giudiziale dei coniugi, l'accertamento dell'addebito non è escluso dall'esistenza di criticità e disaccordi esistenti prima del matrimonio, poiché la connotazione di conflittualità del rapporto è diversa dalla situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza, la quale, se è cagionata da violazioni di obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi, può determinare l'addebito della separazione.

(massima n. 2)

Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati i "provvedimenti convenienti" di cui all'art. 333 c.c., ove venga dedotta la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la l. n. 77 del 2013), il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, se non esclude l'esistenza di tali fatti e intenda adottare i menzionati provvedimenti, è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria.

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