(massima n. 1)
Qualora sia accertato che un genitore ponga in essere comportamenti ostativi e alienanti, il giudice non può adottare misure coercitive, come l'allontanamento forzato del minore dal genitore con il quale vive, senza una previa e attenta valutazione dell'impatto psicologico sulla prole e delle eventuali necessità di passaggi graduali per evitare traumi.