Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 21964 del 5 agosto 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternitą o maternitą, cosģ determinandosi un automatismo tra responsabilitą genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilitą aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo status di genitore.

(massima n. 2)

Ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione.

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