Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 21785 del 2 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La decorrenza dell'assegno in favore dei figli va fatta risalire alla data della domanda, in assenza di una diversa disposizione nel provvedimento definitivo, poiché l'obbligo di mantenimento dei figli prescinde dalla sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.

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