(massima n. 1)
Il giudizio di idoneitą sulle capacitą genitoriali, in ordine all'eventuale recupero del rapporto col figlio spettando esclusivamente al giudice di merito. Pertanto, per l'adozione del minore non spetta al genitore bensģ sempre al giudice la verifica della sussistenza dei presupposti per procedere o meno all'allontanamento del figlio.