(massima n. 2)
In materia di responsabilità civile, ogni vulnus arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, essere accertato all'esito di compiuta istruttoria nonché valutato sotto il duplice aspetto della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato. La natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che questo può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo per il giudice di merito di tenere conto a fini risarcitori di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Ai fini della relativa quantificazione deve procedersi all'accertamento in concreto e non in astratto del danno, valutando distintamente le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili.