Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19212 del 29 settembre 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Il consenso libero e informato, che è volto a garantire la libertà dell'individuo e costituisce un mezzo per il migliore perseguimento dei suoi interessi, consentendogli di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico o anche di rifiutare la terapia, salvo che ricorra uno stato di necessità, non può mai essere presunto o tacito, ma dev'essere fornito espressamente, dopo avere ricevuto un'adeguata informazione anch'essa esplicita (nel caso di specie, non si è ritenuto valido il consenso informato prestato verbalmente dalla paziente sotto effetto di narcosi e con scarsa conoscenza della lingua italiana).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.