Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7210 del 21 marzo 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche per le relazioni negoziali sottratte, "ratione temporis", all'applicazione del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (il cui art. 2, comma 2, prevede che "lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano"), lo straniero, se titolare del permesso di soggiorno, č capace, in deroga al principio di reciprocitā di cui all'art. 16 delle preleggi, di rendersi acquirente di un immobile da adibire ad abitazione o a sede della propria attivitā lavorativa, atteso che l'accesso alla proprietā di tale bene č favorita nei riguardi di "tutti" dall'art. 42, secondo comma, Cost., costituendo la stabilitā e la sicurezza economica, che la proprietā personale del bene suddetto č in grado di assicurare, uno strumento di integrazione di ciascuno nella comunitā nazionale. Ne consegue che il contratto preliminare diretto a tale acquisto non č nullo, a prescindere dalla verifica del trattamento di fatto riservato al cittadino italiano nell'ordinamento di appartenenza dello straniero contraente.

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