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Articolo 395

Codice di Procedura Civile

Casi di revocazione

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Dispositivo dell'art. 395 Codice di Procedura Civile

Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado (1), possono essere impugnate per revocazione:
1) se sono l'effetto del dolodi una delle parti in danno dell'altra (2);
2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare (3);
5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata [324], purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

Note

(1) Il riferimento alle sentenze emesse in unico grado va qui inteso in senso ampio comprendendo non solo le sentenze inappellabili ex lege, ma anche quelle per le quali sia decorso inutilmente il termine per promuovere l'appello, sempre che si tratti di revocazione straordinaria [v. 396].
Inoltre, ai sensi dell'art. 391bis, la revocazione per errore di fatto può avere ad oggetto anche le sentenze della Corte di Cassazione.

(2) La Corte cost., con sent. 20-2-1995, n. 51 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 395, prima parte e numero 1, c.p.c. «nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra».

(3) La Corte cost., con sent. 30-1-1986, n. 17, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 395 prima parte e n. 4, «nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione rese su ricorsi basati sul n. 4 dell'art. 360 e affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395».
La Corte cost., con sent. 20-12-1989, n. 558, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte e n. 4 «nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione emessi in assenza o per mancata opposizione dell'intimato»; la Corte ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 395 prima parte e del n. 4, ai sensi dell'art. 27 l. 11-3-1953, n. 87, «là dove non prevede la revocazione per errore di fatto per i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità emessi sui medesimi presupposti».
La Corte cost., con sent. 31-1-1991 n. 36, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 395, n. 4, «nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio».


Ratio Legis

La revocazione mira ad ottenere una nuova valutazione della controversia da parte dello stesso giudice che ha adottato la sentenza impugnata [v. 398], in presenza di circostanze non valutate o non correttamente valutate al momento della decisione.
Oggetto di revocazione possono essere non solo le sentenze, ma anche altri provvedimenti aventi un contenuto decisorio quali ad es. il decreto ingiuntivo [v. 656], i lodi arbitrali [v. 831].

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Quesiti degli utenti che hanno ricevuto risposta dalla redazione di Brocardi.it

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it. Trattasi di quesiti per cui è stato richiesto il servizio di risposta a pagamento o che presentano particolare interesse giuridico in ragione del quale la redazione ha ritenuto di rispondere gratuitamente.

Quesito numero 2580
giovanni della santa, sabato 26 febbraio 2011, chiede:

Il giudice di merito (in sede civile) ha fondato i suoi giudizi esclusivamente su quanto riportava la CTU, non prendendo in considerazione l'istanza con le motivazioni della parte attrice. Quest'ultima si rifaceva alla migliore letteratura medica scientifica, che produceva in corso di causa.
Vorrei conoscere, in questo caso, se al tribunale si può addebitare un errore di fatto, poiché la letteratura scientifica sosteneva, a mio giudizio inconfutabilmente, le ragioni della parte attrice, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTU e dai giudici di merito. Sarei intenzionato a proporre un ricorso per revocazione per errore di fatto.
Vi ringrazio anticipatamente della Vostra gentile risposta.


Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°2580:

Se la sentenza di primo grado non è ancora passata in giudicato, ogni doglianza dovrà essere proposta con l'appello. Se, invece, è già avvenuto il passaggio in giudicato della decisione per l'inutile decorrere del termine per proporre appello, la revocazione ex art. 396 del c.p.c. sarà ammessa solo nei casi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del c.p.c.. Viene quindi esclusa dal codice di procedura civile la possibilità di chiedere la revocazione c.d. straordinaria nel caso in cui vi sia un errore di fatto (n. 4 dell'art. 395 c.p.c.). Si precisa che tale errore deve avere ad oggetto la percezione dei fatti, mentre è escluso che esso ricorra se il giudice di prime cure ha effettuato una valutazione giuridica nei limiti della discrezionalità che gli compete per legge.


Quesito numero 5381
paolo, domenica 22 aprile 2012, chiede:
faccio seguito alla risposta del quessito n.2580 del 2 marzo per chiedervi un chiarimento attinente la revocazione , che vengo ad illustrare:
ove venga alla luce uno dei casi di cui ai nn. 1,2,3,e 6 dell'art. 395 cpc una volta che la corte di appello si sia gia' pronunciata con dispositivo di rigetto del ricorso (nel momento in cui la sentenza di appello non sia stata quindi ancora pubblicata), e l'aspetto da sottoporre per la revocazione attenga a questioni che erano presenti sia in 1 grado sia in appello, a chi va presentata l'istanza di revocazione al giudice del lavoro di 1 grado o al collegio della sezione lavoro della corte di appello?
e se non chiedo troppo vorrei anche sapere se , ove il dolo concernesse aspetti variegati da sottoporre all'attenzione del p.m. di cui all'art. 397 cpc a chi va presentata ?
grazie mille .
saluti

Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°5381:

Ai sensi dell'art. 398 del c.p.c. la revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ancora la norma in analisi specifica che la citazione deve indicare, a pena d'inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti.

Nel caso prospettato, la sentenza che si vuole impugnare per revocazione è stata pronunciata dalla Corte d'Appello sezione lavoro ed è pertanto dinnanzi alla stessa che si dovrà presentare la citazione di cui all'art. 398 del c.p.c..

La regola di cui alla citata norma vale anche nell'ipotesi in cui la sentenza sia impugnabile per revocazione nei casi previsti dall'art. 397 del c.p.c..



Tag: Revocazione, proposizione della domanda
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