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Dispositivo dell'art. 395 Codice di Procedura Civile
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado (1), possono essere impugnate per revocazione:
1) se sono l'effetto del dolodi una delle parti in danno dell'altra (2);
2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare (3);
5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata [324], purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
Note
(1) Il riferimento alle sentenze emesse in unico grado va qui inteso in senso ampio comprendendo non solo le sentenze inappellabili ex lege, ma anche quelle per le quali sia decorso inutilmente il termine per promuovere l'appello, sempre che si tratti di revocazione straordinaria [v. 396].
Inoltre, ai sensi dell'art. 391bis, la revocazione per errore di fatto può avere ad oggetto anche le sentenze della Corte di Cassazione.
(2) La Corte cost., con sent. 20-2-1995, n. 51 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 395, prima parte e numero 1, c.p.c. «nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra».
(3) La Corte cost., con sent. 30-1-1986, n. 17, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 395 prima parte e n. 4, «nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione rese su ricorsi basati sul n. 4 dell'art. 360 e affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395».
La Corte cost., con sent. 20-12-1989, n. 558, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte e n. 4 «nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione emessi in assenza o per mancata opposizione dell'intimato»; la Corte ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 395 prima parte e del n. 4, ai sensi dell'art. 27 l. 11-3-1953, n. 87, «là dove non prevede la revocazione per errore di fatto per i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità emessi sui medesimi presupposti».
La Corte cost., con sent. 31-1-1991 n. 36, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 395, n. 4, «nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio».
Ratio Legis
La revocazione mira ad ottenere una nuova valutazione della controversia da parte dello stesso giudice che ha adottato la sentenza impugnata [v. 398], in presenza di circostanze non valutate o non correttamente valutate al momento della decisione.
Oggetto di revocazione possono essere non solo le sentenze, ma anche altri provvedimenti aventi un contenuto decisorio quali ad es. il decreto ingiuntivo [v. 656], i lodi arbitrali [v. 831].
giovanni della santa, sabato 26 febbraio 2011, chiede:
Il giudice di merito (in sede civile) ha fondato i suoi giudizi esclusivamente su quanto riportava la CTU, non prendendo in considerazione l'istanza con le motivazioni della parte attrice. Quest'ultima si rifaceva alla migliore letteratura medica scientifica, che produceva in corso di causa.
Vorrei conoscere, in questo caso, se al tribunale si può addebitare un errore di fatto, poiché la letteratura scientifica sosteneva, a mio giudizio inconfutabilmente, le ragioni della parte attrice, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTU e dai giudici di merito. Sarei intenzionato a proporre un ricorso per revocazione per errore di fatto.
Vi ringrazio anticipatamente della Vostra gentile risposta.