L’opera, aggiornata alla recente giurisprudenza e alla L. 134/2012 che inserisce il cosiddetto ”filtro in appello”, si pone come manuale di riferimento per tutte le problematiche relative ai mezzi di impugnazione delle sentenze che sono: l’appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l’opposizione di terzo.
Oltre al commento autorale che nel dettaglio illustra gli istituti e le procedure è stata inserita a fine paragrafo, ove possibile,... (continua)
Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti d'appello.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta [129, 133 disp. att.] (1) (2).
(1) Comma così sostituito con l. 21 novembre 1991, n. 374.
Il termine indicato dalla norma è perentorio.
Il termine c.d. breve per impugnare è di:
- 30 giorni per appello, revocazione e opposizione di terzo revocatoria (secondo comma dell'art. 404 del c.p.c.) contro le sentenze di tribunale e giudice di pace;
- 30 giorni per revocazione e opposizione di terzo revocatoria contro le sentenze d'appello;
- 30 giorni per il regolamento di competenza;
- 60 giorni per il ricorso per cassazione e la revocazione contro sentenze e ordinanze della Corte di cassazione.
(2) Non sono soggette a termini: l'opposizione di terzo ordinaria (primo comma dell'art. 404 del c.p.c.); il ricorso per cassazione ex art. 362, secondo comma, c.p.c.; il ricorso per cassazione nell'interesse della legge (art. 363 del c.p.c.).
I termini di impugnazione sono perentori: laddove non rispettati, comportano la decadenza dal potere di impugnare il provvedimento, che passa in giudicato. Ciò risponde ad una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, al fine di tutelare i diritti dei terzi.