Si tratta dell'opera attualmente più completa sul giudizio civile di cassazione. Essa coniuga le esigenze sistematiche con una casistica giurisprudenziale estremamente ricca così da porsi come strumento indispensabile non solo per lo studioso del diritto, ma pure per l'operatore pratico della giustizia. Il testo è aggiornato alle riforme adottate con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. con modifiche, nella 1. 7 agosto 2012, n. 134) e con la 1. 28 giugno 2012, n. 92.
(continua)Come la precedente edizione, si conferma un'Opera che tratta con completezza il tema fondamentale delle impugnazioni.
La trattazione inizia con la disciplina generale delle impugnazioni, per spaziare, poi, al giudizio di appello, al ricorso per Cassazione, alla revocazione, all'opposizione di terzo.
Ciascun capitolo è concluso da una completa bibliografia, che permette di approfondire in maniera proficua i singoli istituti trattati, e da una rassegna di giurisprudenza... (continua)
Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (1) può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno (2), disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione [86, 131 bis disp. att.].
L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica (3) o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione (4).
(1) Si noti che è lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza (giudice a quo) a poter sospendere la sua decisione, e non il giudice dell'impugnazione (giudice ad quem).
(2) Secondo la giurisprudenza, il danno grave è tale quando si produca una eccezionale sproporzione tra il vantaggio che il creditore otterrebbe ponendo in esecuzione la sentenza e il pregiudizio che patirebbe il debitore. Il danno è irreparabile quando si tratta di un pregiudizio irreversibile: ipotesi che non può verificarsi se la sentenza di condanna abbia ad oggetto il pagamento di una somma di denaro (non tutta la dottrina, però, è concorde su questo punto).
(3) Il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha sostituito la parola "pretore" con l'espressione "tribunale in composizione monocratica".
(4) Comma così sostituito con legge 26 novembre 1990, n. 353.
Il provvedimento di concessione della cd. inibitoria processuale è caratterizzato da discrezionalità ed eccezionalità.
Nell'autunno del 2010 sono stati nominati quarantaquattro nuovi consiglieri di Cassazione. Ci si è posto il problema di organizzare una serie di incontri per aiutarli nell'assunzione dei nuovi compiti. I giudici, come gli avvocati che operano in Cassazione, sanno quanto sia difficile e complesso il passaggio dal giudizio di merito al giudizio di legittimità. Un magistrato arriva in Cassazione dopo decenni di attività nei Tribunali e nelle Corti d'appello,... (continua)
Il libro ha ad oggetto lo studio del procedimento camerale in Cassazione, sul quale il legislatore ha decisamente puntato al fine di accelerare il giudizio di legittimità e alleggerire il lavoro della Corte, il cui arretrato, nel tempo, è andato progressivamente e costantemente aumentando. La più recente riforma, di cui alla l. 18 giugno 2009, n. 69, ha infatti rimodellato il giudizio di cassazione in modo tale da favorire al massimo l'applicazione del rito camerale a... (continua)
Dopo il grande successo di "Le Notificazioni" Ipsoa presenta il volume "Le impugnazioni" che ne ripropone la medesima impostazione, a cura della medesima autrice.
Il volume fornisce un quadro completo ed aggiornato dell'istituto delle impugnazioni, con uno sguardo costante alla dottrina e alla giurisprudenza in materia.
In particolare, vengono approfonditi gli aspetti delle impugnazioni nel:
- codice di procedura civile (impugnazioni in generale; appello; ricorso per... (continua)
Il cd. principio di consumazione dell'impugnazione non ha mai costituito oggetto di un lavoro monografico, nonostante il suo notevole impatto pratico. Sul piano positivo, la consumazione consegue esclusivamente alla dichiarazione d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. Nella dominante interpretazione, tuttavia, essa ha conosciuto una diffusione che va ben oltre la formulazione letterale delle norme che la prevedono, assurgendo, per l'appunto, a vero e proprio... (continua)
Il "Codice delle impugnazioni civili" nasce dall'idea di mettere a disposizione degli operatori del diritto (avvocati e magistrati) uno strumento per orientarsi nel modo migliore all'interno della complessa materia dei rimedi esperibili avverso le sentenze del giudice civile. Una simile guida si rivela utile nell'attuale quadro normativo, segnato da due recenti, importanti provvedimenti di riforma: il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha rinnovato funditus il giudizio di cassazione, e la... (continua)