Testi per approfondire questo articolo

Le impugnazioni. Dottrina e giurisprudenza

Editore: Ipsoa
Collana: Manuali professionali
Pagine: 1376
Data di pubblicazione: marzo 2012
Prezzo: 95,00 -10% 85,50 €

Dopo il grande successo di "Le Notificazioni" Ipsoa presenta il volume "Le impugnazioni" che ne ripropone la medesima impostazione, a cura della medesima autrice.

Il volume fornisce un quadro completo ed aggiornato dell'istituto delle impugnazioni, con uno sguardo costante alla dottrina e alla giurisprudenza in materia.

In particolare, vengono approfonditi gli aspetti delle impugnazioni nel:

- codice di procedura civile (impugnazioni in generale; appello; ricorso per... (continua)

Codice delle impugnazioni civili. Annotato con dottrina, giurisprudenza e formule

Editore: neldiritto.it
Collana: I codici del professionista
Data di pubblicazione: marzo 2011
Prezzo: 120,00 -10% 108,00 €

Il "Codice delle impugnazioni civili" nasce dall'idea di mettere a disposizione degli operatori del diritto (avvocati e magistrati) uno strumento per orientarsi nel modo migliore all'interno della complessa materia dei rimedi esperibili avverso le sentenze del giudice civile. Una simile guida si rivela utile nell'attuale quadro normativo, segnato da due recenti, importanti provvedimenti di riforma: il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha rinnovato funditus il giudizio di cassazione, e la... (continua)


Art. precedente Art. successivo

Articolo 402

Codice di Procedura Civile

Decisione

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Dispositivo dell'art. 402 Codice di Procedura Civile

Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata (1).
Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all'istruttore (2) (3).

Note

(1) Si possono individuare due distinte fasi del giudizio: quella rescindente in cui il giudice valuta l'esistenza o meno del motivo della revocazione; quella rescissoria in cui il giudice decide il merito della causa una volta revocata la sentenza impugnata.

(2) Articolo così modificato dal d.P.R. 17-10-1950, n. 857 e dalla l. 18-10-1977, n. 793.

(3) Contro la sentenza che decide sulla revocazione non è più proponibile l'istanza di revocazione nonostante la pendenza del termine.


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