Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso [c.p.c. 395] (1). Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non può essere pronunziata perché il reato è estinto, il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento [c.p. 198] (2) (3). In caso di litisconsorzio necessario [c.p.c. 102], il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice (4).
(1) La norma attribuisce al giuramento l'efficacia di prova legale vincolando il giudice, in sede di decisione della causa, alle risultanze probatorie. Infatti, l'altra parte non può provare il contrario e il giudice non potrà fare altro che dichiarare vittoriosa la parte che ha giurato e soccombente l'altra parte non avendo, al riguardo, alcun potere di valutazione discrezionale.
(2) La piena efficacia probatoria del giuramento fa sì che neanche la falsità del giuramento possa modificare la decisione che su di esso è stata fondata. L'unica conseguenza che deriva dalla falsità del giuramento è la possibilità di chiedere il risarcimento del danno alla parte che ha giurato il falso (dopo il giudizio penale).
(3) La Corte cost., con sentenza 4 aprile 1996, n. 105 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 nella parte in cui «non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento anche nel caso in cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunziata nel giudizio penale non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato». L'intervento della Corte è stato giustificato dalla volontà di adeguare la disciplina del codice civile all'art. 652 c.p.p. in ossequio al principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., e al diritto di difesa ex art. 24 Cost.
(4) Anche qui, come nel caso della confessione [v. 2733], si prevede che il giuramento prestato da uno solo dei litisconsorti [v. 2733] sia valutato discrezionalmente dal giudice.
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