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Articolo 2738 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Efficacia

Dispositivo dell'art. 2738 Codice Civile

Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso [395 c.p.c](1).

Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non può essere pronunziata perché il reato è estinto, il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento [198 c.p.](2)(3).

In caso di litisconsorzio necessario [102 c.p.c.], il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice(4).

Note

(1) Se la parte si rifiuta di giurare o non si presenta, senza giustificato motivo, all'udienza all'uopo fissata, la sua versione del fatto non può più essere considerata vera dal giudice, indipendentemente da qualsiasi altra prova a suo favore. Se invece presta il giuramento, l'efficacia di prova legale fa sì che il giudice risulti vincolato all'affermazione e sia obbligato a decidere in conformità la questione, non potendo far altro che giudicare vincitrice la parte che ha giurato e soccombente l'altra a cui non è consentito dimostrare il contrario.
(2) Il pieno valore di prova attribuito per legge al giuramento fa sì che neanche la sua eventuale falsità possa alterare la decisione che su di esso si è basata, essendo consentita come unica conseguenza la possibilità di chiedere, successivamente alla conclusione del processo penale, il risarcimento del danno alla parte che ha giurato il falso, ma non quindi la revocazione della sentenza sulla base di questo emanata.
(3) Con sentenza del 4 aprile 1996, n. 105, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma, per la parte in cui "non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento anche nel caso in cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunziata nel giudizio penale non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato". Tale intervento è stato posto in essere al fine di adattare la disciplina del codice civile all'art. 652 c.p.p., per ottemperare sia ai principi di eguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost., sia al diritto di difesa ex art. 24 Cost.
(4) Qualora, nell'ipotesi di litisconsorzio necessario, il giuramento venga posto in essere soltanto da alcuni dei litisconsorti, è apprezzato liberamente dal giudice, alla stregua della disciplina dettata in tema di confessione (v. 2733).

Ratio Legis

La disposizione stabilisce che il giuramento, sia esso decisorio o suppletorio, una volta prestato diviene irrevocabile (v. 236) e riveste valore di prova legale, rendendo inammissibile o comunque priva di efficacia qualunque prova contraria.

Brocardi

Quod reus iuravit, etiam fideiussori proficit

Spiegazione dell'art. 2738 Codice Civile

Divieto di prova contraria. Giuramento suppletorio

I principi sanciti in questo articolo sono in parte conformi al diritto precedente ed in parte nuovi e meritevoli di attenta considerazione.

È conforme al diritto precedente, ed è in stretta connessione al carattere dell’istituto, il divieto di qualunque prova contraria. Il giuramento, in altri termini, costituisce piena prova legale a favore del giurante, qualunque si il suo contenuto. È questa la differenza essenziale tra esso e la confessione. Con la sua dicitura, la legge ha risolto negativamente la questione dell’ammissibilità delle nuove prove dopo il giuramento suppletorio.


Revocazione

Troncando pure un'antica disputa, la legge stabilisce che la dichiarazione di falsità del giuramento (la quale, coerentemente a quanto si è detto or ora, può aver luogo solo in sede penale, art. 371 c. p.) non fornisce titolo per la revocazione della sentenza emessa a seguito del giuramento. Senza tale statuizione si sarebbe dovuto giungere a con­seguenze opposte. Infatti l'art. 395 c. p. c. 1940, innovando sul corri­spondente art. 490 del cod. pen. 1865, dichiara che le sentenze possono essere revocate - se si è giudicato, in base a prove riconosciute o co­munque dichiarate false dopo la sentenza. Ora, sebbene sia autorevol­mente sostenuto in dottrina (come si è visto all'art. 2736) che il giura­mento decisorio costituisca non già una prova ma una relevatio ab onere probandi, l'interprete del diritto non può prescindere dal sistema legislativo, che lo inquadra fra le prove.


Condanna per spergiuro. Estinzione del reato

La legge ammette tuttavia, con la prima parte del secondo comma, che la condanna per spergiuro apra l'adito al risarcimento del danno ; in tal caso, il titolo della condanna non è falsità del giuramento, ma la statuizione del giudice penale ; nè il diritto al risarcimento viene meno qualora si abbia una estinzione del reato dopo la condanna.' 1.4a seconda parte dello stesso comma consente poi al giudice civile di cono­scere del reato, al solo fine del risarcimento del danno, quando la con­danna penale non può essere pronunciata perchè il reato è estinto (prima della condanna). Tali cause di estinzione del reato sono : la morte del reo ; l'amnistia, la remissione della querela, la prescrizione (articoli 150, 151, 152, 157, c. p.). oltre l'oblazione (art. 162 c. p.). Di tali cause alcune presuppongono l'esercizio di azione penale, altre ne prescindono Poiché l'art. in esame non fa alcuna distinzione, il giudice civile può dichia­rare lo spergiuro qualora si sia verificata una qualsiasi di esse ; la sua funzione è preclusa temporaneamente solo nel caso che l'azione penale sia in atto, ovvero, pur non essendolo, sia ancora viva, mentre é defini­tivamente esclusa nel caso che vi sia stata sentenza di assoluzione.

Si noti la formola della legge : « Il giudice civile può conoscere del reato» non della falsità. Di conseguenza, se malgrado la falsità della di­chiarazione, non ricorrono gli estremi del reato, il giudice non può emet­tere condanna. Ciò si verifica : a) quando il giuramento sia stato pre stato dal rappresentante in tal caso potrà soltanto aversi azione diretta contro il rappresentante ; b) qualora manchi manchi il dolo.


Litisconsorzio necessario

Quanto all'ultimo comma, vedi le osservazioni fatte timo comma dell'art. 2733.

La disposizione apparisce però incompleta. Quid iuris se tutti i litisconsorti giurano, ma in senso difforme ? Il giuramento del litisconsorte non perde efficacia di fronte a lui — insegna Chiovenda - ma non può determinare la sentenza se non quando il fatto influente sia provato rispetto agli altri : nel frattempo il litisconsorte è vinco­lato dal proprio atto e non può più contestare il fatto controverso che ha riconosciuto . Questo criterio sembra tuttora applicabile, con la conseguenza che se la prova fallisce nel rapporto degli altri, il giura­mento perde efficacia anche di fronte al giurante.


... e facoltativo

Nella ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ognuno dei consorti è regolato dagli effetti della propria condotta.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2738 Codice Civile

Cass. civ. n. 29320/2021

Quando la controversia di primo grado sia stata definita sulla base di un giuramento suppletorio, il giudice di appello, investito con i motivi di gravame della questione relativa alla sussistenza dei requisiti per la sua ammissione, non può revocare l'ordinanza di ammissione del mezzo istruttorio, ma può procedere alla rivalutazione dell'intero materiale probatorio raccolto prima della sua delazione e decidere la causa prescindendo dall'esito dello stesso, ove ritenga acquisiti elementi sufficienti già prima dello stesso, senza che, a tal fine, sia necessaria una contestazione in primo grado sull'ammissibilità o sulla decisività del giuramento medesimo. (Cassa con rinvio, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/07/2016).

Cass. civ. n. 16216/2019

Il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento decisorio, benché deferito in via subordinata, anche se i fatti con esso dedotti siano stati già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie, purché il contenuto del giuramento abbia il carattere della decisorietà in ordine al "thema decidendum" oggetto della controversia.

Cass. civ. n. 21089/2015

In tema di risarcimento del danno per falso giuramento, l'intervenuto decreto di archiviazione perché il fatto non sussiste non impedisce al giudice civile di valutare se per i medesimi fatti, sottoposti al suo vaglio per fini risarcitori, siano ravvisabili gli estremi del reato, trattandosi di provvedimento che ha come presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere.

Cass. civ. n. 22037/2009

La prestazione del giuramento suppletorio (così come di quello decisorio), ai sensi dell'art. 2738 c.c., implicando una presunzione "iuris et de iure" in ordine all'esistenza dei fatti che ne hanno formato oggetto svincola l'esito del giudizio civile da quello dell'eventuale procedimento penale per falsità del giuramento stesso, la cui definizione può soltanto costituire titolo per le pretese risarcitorie da avanzare verso chi abbia giurato il falso. Ne consegue che, nell'ipotesi di un giuramento così configurato, deve considerarsi erronea la sospensione necessaria del procedimento civile, non ricorrendo alcun caso di pregiudizialità né alcuna delle altre situazioni legali che autorizzino detta sospensione.

Cass. civ. n. 3821/2000

È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 2738 commi primo e secondo c.c. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto le sentenze nn. 105 e 334 del 1996 rese dalla Corte costituzionale, nel dichiarare la parziale incostituzionalità della norma, sia in relazione ai riferimenti religiosi della formula di ammonimento, sia in relazione alla mancata previsione della possibilità di conoscenza da parte del giudice civile del reato di falso giuramento, hanno in ogni caso ribadito la validità del giuramento come mezzo di prova nel nostro ordinamento.

Cass. civ. n. 631/1997

In materia di giuramento decisorio, le disposizioni dell'art. 2738, primo comma, c.c., sono indicative della volontà del legislatore di impedire, anche prima del passaggio in giudicato della sentenza, ogni possibilità di rimettere in discussione, per effetto delle deduzioni difensive delle parti, l'esito della causa determinato dalla prestazione del giuramento. Ne consegue che, ove il convenuto abbia eccepito la prescrizione presuntiva del credito azionato e l'attore abbia al medesimo deferito il giuramento decisorio sull'avvenuta estinzione dell'obbligazione, la prestazione di tale mezzo di prova condiziona la decisione, a nulla valendo, se successiva, l'eventuale asserzione della parte che possa essere valutata come ammissione della non avvenuta estinzione dell'obbligazione. (Nella specie, dopo che i convenuti avevano prestato il giuramento loro deferito, confermando di avere soddisfatto il creditore, il loro difensore nella comparsa conclusionale aveva rilevato che comunque l'attore non aveva provato il diritto azionato).

Cass. civ. n. 12277/1992

L'art. 2738, ultimo comma, c.c., a norma del quale, in caso di litisconsorzio necessario, il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice, esclude l'efficacia di prova legale del giuramento sia nei confronti dei litisconsorti che lo hanno prestato sia nei confronti di quelli che, per qualsiasi causa, non lo hanno prestato: infatti, la norma non distingue tra gli uni e gli altri litisconsorti trovando il suo fondamento nella impossibilità logica di una diversificazione della efficacia della prova nei confronti delle parti di un rapporto che, essendo unico ed inscindibile, deve necessariamente essere unitariamente valutato.

Cass. civ. n. 2614/1988

In conseguenza della prestazione del giuramento, il giudice, essendo vincolato alle risultanze di esso, non può procedere ad altre valutazioni probatorie; tuttavia l'espletamento di tale mezzo istruttorio non impedisce al terzo d'intervenire nel procedimento — purché anteriormente alla rimessione della causa al collegio — per far valere, in forza della propria autonomia processuale, i suoi diritti verso una (intervento adesivo autonomo) o entrambe le parti (intervento principale), adducendo fatti e circostanze idonei a rimuovere nei propri confronti gli effetti negativi del giuramento.

Cass. civ. n. 3111/1982

Con riguardo al credito di una società di fatto, la prestazione del giuramento decisorio da parte del socio munito del potere di rappresentanza, e costituitosi in giudizio in tale veste, spiega gli effetti di cui all'art. 2738 primo comma c.c., restando irrilevante che il giuramento stesso sia stato irritualmente deferito anche ad altro socio, con potere di rappresentanza disgiuntiva della società medesima, rimasto contumace e non presentatosi per prestare il giuramento.

Cass. civ. n. 1241/1978

Quando la condanna per il reato di falso giuramento non può essere pronunciata perché il reato è estinto, il giudice civile, ai sensi della seconda parte del secondo comma dell’art. 2738 c.c., può accertare, al limitato fine del risarcimento del danno, la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, avvalendosi altresì delle prove eventualmente già raccolte, con le garanzie di legge, nel procedimento penale; la relativa valutazione, se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici, è incensurabile in sede di legittimità.

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